Definizione-ritenute a doppio effetto
La definizione agevolata della controversia da parte del
I giudici di legittimità erano stati chiamati in causa da un contribuente che aveva presentato ricorso nei confronti della sentenza d’appello con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva accolto l’istanza dell’agenzia delle Entrate in una controversia riguardante la confutazione di un avviso di accertamento
Con un unico motivo di ricorso, adducendo l’erronea e la falsa applicazione dell’articolo 15 della legge 289/02 e dell’articolo 64 del Dpr 600/73, con riferimento all’articolo 360 del Codice di procedura civile, comma 1, n. 3, il ricorrente ha sostenuto che la definizione operata dalla società inibisce qualsivoglia accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, i giudici d’appello avevano sbagliato nel ritenere che il condono perfezionato dal sostituto di imposta non manifestasse i propri effetti anche nei confronti del sostituito.
A parere della Cassazione la censura risulta fondata in quanto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, fra cui quello di cui all’articolo 1306 del Codice civile afferente l’estensione del giudicato. Per la Corte non è di intralcio a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nel caso di specie la presunzione, stabilita dall’articolo 1294 del Codice civile, secondo la quale i condebitori sono considerati obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (sul punto Cassazione 10/09/2014, n. 19034; Cassazione 24/07/2014, n. 16819; Cassazione 25/06/2003, n. 10082).
Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente a oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente obbligati, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri in quanto ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione la cui estinzione, sebbene intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che valere anche nei confronti di tutti gli altri.
L'ordinanza 13282/17 della Corte di cassazione