Prestazioni occasionali di familiari
Con la circolare n. 10478 del 2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che l’occasionalità della prestazione dei collaboratori familiari nei diversi settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, è legata al limite quantitativo dei 90 giorni pari a 720 ore frazionabili nel corso dell’anno civile individuando quelle situazioni nei quali tali collaboratori risultino già titolari di un altro rapporto di lavoro, siano pensionati ovvero non svolgano tali attività in maniera prevalente o continuativa. Il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue. La circolare poi precisa che rientrano nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare. Pertanto le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, sono tali da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.
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