Pensionati nelle Pa coperti dall’Inail
In caso di affidamento di
L’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, ha fatto divieto a tutte le amministrazioni dello Stato, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della Pa e alle autorità indipendenti, inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito. In questo contesto - evidenzia l’Inail - ai fini della copertura assicurativa da applicare al pensionato ciò che conta è solo «la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto».
Per l’assolvimento degli obblighi assicurativi si applicheranno, quindi, le solite modalità della speciale “gestione per conto” o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell’una o dell’altra modalità e, nel caso delle amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto instaurato. Se l’amministrazione conferente qualificherà l’incarico come collaborazione coordinata e continuativa scatterà l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria nel caso in cui sussistano i requisiti per la stessa, ossia il coordinamento con il committente, la personalità e la continuità delle prestazioni lavorative. La stessa regola si applicherà anche per le amministrazioni rientranti nella gestione per conto, in quanto quest’ultima non ricomprende i lavoratori parasubordinati.
Se, viceversa, gli incarichi gratuiti sono inquadrati come rapporto di lavoro autonomo, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo in assenza di una apposita norma di riferimento.