Contenzioso

Permesso di soggiorno e lavoro nero: la competenza è del giudice ordinario

di Angelina Turco

La sezioni unite della Cassazione confermano la competenza del giudice ordinario sull'opposizione al diniego di permesso di soggiorno per il lavoratore straniero sfruttato tramite lavoro nero.
Questi i fatti all'origine della sentenza: un cittadino senegalese aveva chiesto al Tribunale l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a norma dell'art. 22, comma 12-quater del Testo unico sull'immigrazione. A sostegno della richiesta aveva esposto di essere stato oggetto di grave sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e di aver manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del proprio datore di lavoro col quale aveva interrotto ogni rapporto.
Il Tribunale aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. La corte d'appello confermava la sentenza di primo grado. Il cittadino straniero appellava quest'ultima sentenza chiamando la suprema corte di Cassazione a pronunciarsi sulla giurisdizione applicabile.
Perno della sentenza 19 dicembre 2018, n. 32774 in commento è quanto previsto dal comma 12-quater dell'art. 22, il quale prevede che "nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo … è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6".
La Corte di Cassazione, in prima battuta, sottolinea come, per la giurisprudenza costante delle sezioni unite, sussista la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto al questore non è attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine ai provvedimenti riguardanti permessi umanitari, poiché la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto umano fondamentale garantito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte del potere amministrativo al quale è demandato soltanto l'accertamento, di natura tecnica, dei presupposti che legittimano la protezione umanitaria (Cass. n. 5059/2017).
La medesima disciplina è applicabile al particolare permesso di soggiorno oggetto della sentenza in commento, ovvero quello introdotto dal D.Lgs. n. 109/2018, relativo ai casi di impiego e sfruttamento di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, che abbiano presentato denuncia e cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 10291/2018). Il procedimento volto al rilascio di questo particolare permesso di soggiorno, ad avviso dei giudici di legittimità e contrariamente a quanto sostenuto del giudice di appello, costituisce attività vincolata, e non esercizio di potere discrezionale. L'attività, da parte del pubblico ministero, della verifica dei presupposti previsti dal legislatore esaurisce la propria efficacia all'interno del procedimento amministrativo che si esprime in esercizio di attività vincolata e di discrezionalità tecnica.
A conferma della devoluzione al giudice ordinario delle controversie in questione vi è l'attribuzione delle stesse da parte del recente Decreto sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113) alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i tribunali ordinari.
Le sezioni unite della Cassazione, quindi, con sentenza n. 32774/2018, cassano la sentenza d'appello e affermano in modo inequivocabile e definitivo il seguente principio di diritto: "In tema d'immigrazione, l'opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, c. 12-quater, in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale".

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