Contenzioso

Infortuni sul lavoro, quando scatta l’imprevedibilità

di Sergio Barozzi

Un imprenditore è stato condannato, a seguito del decesso di un suo dipendente punto da una vespa mentre lavorava, da solo, all'aperto.

A prima vista la sentenza del Tribunale di Ivrea del 18 luglio 2018 (est. Morello) potrebbe sembrare un po' astrusa e parrebbe condivisibile la linea difensiva sostenuta dalla azienda “Abbiamo sempre rigettato l'ipotesi che si possa parlare di incidente sul lavoro , è stata una tragica fatalità ma non un rischio che avremmo potuto prevedere”.

Ma se si analizza la dichiarazione con calma ne emerge la sua fragilità e si è spinti ad alcune riflessioni, in particolare sul DVR, la sua funzione e soprattutto la sua gestione. Un infortunio sul lavoro è un evento provocato da causa violenta in occasione di lavoro, a meno che non si tratti di evento del tutto imprevisto e imprevedibile (Cassazione Penale sez IV 27.1.16 n.3626). L'infortunio deve quindi essere ricollegabile al rapporto di lavoro e al suo svolgimento, ma anche solo allo spazio dove il rapporto di lavoro si svolge. Spazio che risultato delimitato dai lavoratori, dagli strumenti e macchinari utilizzati o da altre fonti di pericolo.

La stessa Corte di Cassazione con sentenza del 3.4.17 n 8597 aveva sancito il principio che la puntura di vespa rientra tra gli infortuni sul lavoro, anche se in quel caso avevo riconosciuto il caso fortuito.
La linea difensiva si trova costretta dunque ad arretrare su questa seconda linea: imprevedibilità. Ma si può tranquillamente definire tale un evento che si ripete in Italia circa cinque milioni di volte all'anno, che produce effetti “importanti” in almeno un milione di casi, e provoca la morte di 10-12 persone ogni anno?
Del tutto insignificante è ovviamente la circostanza che il lavoratore fosse affetto da allergia, in quanto questa è una eventualità di cui si deve tener conto nella valutazione ex ante del rischio, così come non è un esimente in caso di ferite il fatto che il soggetto sia emofiliaco.
Il problema allora si sposta sul piano di quello che il datore di lavoro avrebbe potuto fare e non ha fatto: risulta infatti che non fosse stata presa nessuna misura di prevenzione, tra le tante possibili: indumenti protettivi, un collega nelle vicinanze, un sistema di allarme automatico, un kit di Pronto soccorso.
Ma queste omissioni sono però il sintomo e non la causa del tragico infortunio. La vera causa è una valutazione preventiva del rischio del tutto carente, cioè di un DVR incompleto o superficiale. Si tratta di una situazione molto frequente dovuta anche ad una modalità di redazione del documento spesso fondata sul copia e incolla invece che su una analisi customizzata dell'ambiente lavorativo e del rischio che rappresenta Non si deve dimenticare infatti che il DVR deve analizzare ogni rischio possibile ancorchè improbabile essendo, come abbiamo visto, l'esimente la imprevedibile tà non la probabilità. Quindi anche una situazione di pericolo che sia remotamente possibile deve essere prevista e contrastata.
In questo esercizio un aiuto fondamentale può venire dall'analisi dei cosiddetti “near miss”, gli incidenti sfiorati o evitati per caso. Se venisse tenuto un elenco di tutti i possibili infortuni evitati per pura causalità, per fortuna, “per un pelo” l'aggiornamento del DVR e l'adozione delle misure di sicurezza conseguenti sarebbe molto più semplice ed efficace, con proficui risultati. Se quel lavoratore avesse segnalato di essere stato punto da un vespa solo pochi giorni prima della puntura mortale oggi non scriveremmo questo commento, ma soprattutto una vita umana sarebbe stata salvata.

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