Adempimenti

Rapporto pari opportunità, compilazione alla cieca

di Barbara Massara

Le aziende che, per obbligo o per scelta, trasmetteranno entro il 30 settembre il rapporto biennale 2020-21 delle pari opportunità stanno incontrando alcune difficoltà nella relativa compilazione, a cause delle stringatissime istruzioni tecniche.

La principale novità di quest'anno è il forte ampliamento della platea dei soggetti obbligati, la cui soglia dimensionale si è abbassata da più di 100 a più di 50 dipendenti alla fine del biennio. Ma, in base al rinnovato articolo 46 del Dlgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità) le aziende da 1 a 50 dipendenti possono liberamente decidere di presentare il rapporto biennale, per avere più chance ai fini della partecipazione a una gara pubblica o beneficiare di un punteggio premiale o solo per essere incluse nell'elenco delle imprese che hanno presentato il rapporto che sarà pubblicato sul sito del ministero del Lavoro. Ne consegue che saranno molte le aziende che per la prima volta nel 2022 si approcceranno a questo adempimento.

Inoltre il rapporto biennale ha assunto, nell'ambito degli obiettivi strategici del Pnrr, un rafforzato rilievo, in quanto rappresenta il primo step per qualsiasi azienda che intenda intraprendere il percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione della parità di genere secondo l'articolo 46-bis del Dlgs 198/2006.Tutti motivi per i quali le aziende hanno la necessità, da quest'anno più che nel passato, di essere guidate nella compilazione del modello, per rappresentare correttamente i dati che riflettono le scelte gestionali operate sotto il profilo della parità di genere, e per non incorrere nella sanzione da 1.000 a 5.000 euro prevista in caso di rapporto mendace o incompleto. Sfortunatamente, invece, il manuale utente aggiornato pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, si presenta estremamente scarno, fornendo sintetiche istruzioni di compilazione dei numerosi campi.

Ad esempio nello step 3, in cui deve essere indicato il numero dipendenti al 31 dicembre 2021 in Cig (a zero ore o no) o in altra forma di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, si presume, dalla struttura della tabella, che questo dato sia un di cui della forza lavoro complessiva indicata in precedenza, suddivisa per tipologia contrattuale, sebbene non sia espressamente specificato nel manuale.

Per quanto concerne i dati dei lavoratori disabili/categorie protette, mentre negli step dedicati alla composizione del personale in forza sono espressamente indicati come un di cui di quelli distinti per categoria professionale, nessuna specificazione è contenuta nello step 6 dedicato al trattamento economico complessivo (monte retributivo annuo). Dalla struttura delle relative tabelle (2.7, 2.8 e 2.8.1.) dovrebbe desumersi che il dato non sia un di cui di quello afferente alle diverse categorie legali (operaio/impiegato/dirigenti) e che i disabili rappresentino una categoria professionale a se stante, identificata poi dal Ccnl applicato e dal corrispondente livello di inquadramento. Di conseguenza l’importo delle loro retribuzioni va indicato come aggiuntivo rispetto a quello delle categorie legali.

La classificazione dei lavoratori in base alla tipologia contrattuale (tabella 2.3) è stata arricchita di due categorie, rispettivamente “apprendistato” e “altro” che nel manuale utente non sono né menzionate né illustrate.

Altro dubbio non irrilevante riguarda il «monte retributivo annuo lordo», rispetto al quale le istruzioni non specificano se debba essere ricompresa la relativa componente in natura, non indicate tra le voci retributive richiamate a titolo esemplificativo.

Infine, mancano le istruzioni per l’adempimento da parte delle società che al 31 dicembre 2021 avevano oltre 50 dipendenti e che nel corso del 2022 si sono fuse in altre.

Le prove empiriche di salvataggio del prospetto non sono molto d’aiuto, in quanto tali dati non sembrerebbero oggetto di quadratura, riservata per lo più al numero complessivo della forza lavoro. La sensazione è che le modifiche normative siano state troppo veloci rispetto agli adeguamenti procedurali che stentano a essere compiutamente adottati unitamente alle istruzioni per gli operatori del settore.

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