Adempimenti

Da oggi nuove regole per i piani antincendio

di Luigi Caiazza

La prevenzione in materia di sicurezza antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 62, comma 1, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro), da questo mese subisce notevoli modifiche introdotte da tre decreti ministeriali (Interno e Lavoro), emanati l'1, il 2 e il 3 settembre 2021, che abrogano il Dm 10 marzo 1998.

Il Dm 2 settembre 2021, in vigore da oggi, trova applicazione in esecuzione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del testo unico. Il provvedimento, oltre prevedere misure finalizzate a una adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro.

Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, e alle attività pericolose individuate dal Dlgs 105/2015, il decreto limita il proprio campo di applicazione ai lavoratori preposti al particolare rischio e alla loro specifica formazione. Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in relazione ai fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Nei luoghi ove sono occupati almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero degli occupati, e in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011, deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nonché i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro allorché, nei casi previsti dall'articolo 34 del testo unico, svolga direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione.

Nei luoghi di lavoro per i quali il datore non è obbligato a redigere il piano di emergenza, resta ferma la necessità di adottare misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, che dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi, anche se standardizzato. A conclusione della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro designa i lavoratori “addetti al servizio antincendio”, previamente formati e aggiornati.

Il Dm 1° settembre 2021, operativo dal 25 settembre scorso, detta i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in esecuzione dell'obbligo stabilito dall'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008.

L'articolo 4 del decreto stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità stabilite dall'allegato II al decreto stesso. Con il più recente Dm 25 settembre 2022 è stata però posticipata al 25 settembre 2023 la norma relativa alla qualificazione dei tecnici manutentori, nonché le modalità di acquisizione di tale qualifica con il relativo allegato II che ne definiva il dettaglio. Pertanto, su tale argomento, fino alla nuova data dovrebbe continuare a trovare applicazione l'articolo 4 del Dm 10 marzo 1998.

Resta comunque operativo (dallo scorso 25 settembre) l'articolo 3 del Dm 1° settembre 2021 nella parte in cui stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

Il Dm 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 29 ottobre, fissa invece i criteri generali atti a individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio e a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, eccetto i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. La valutazione dei rischi di incendio, effettuata in conformità all'articolo 2 del decreto ministeriale e la definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi.

L'allegato tecnico che accompagna il decreto sofferma l'attenzione sulla specifica previsione della valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità del luogo di lavoro, individuandone anche gli elementi minimi che dovranno essere contenuti nel documento.

Essi riguardano:
- l'individuazione dei pericoli d'incendio;
- la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
- l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze degli incendi sugli occupanti in coerenza e complementarietà con la valutazione del rischio da esplosione, ove richiesta, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo XI del testo unico (Protezione da atmosfere esplosive).

In base all'articolo 3 del Dm, il datore di lavoro dovrà adottare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio tenendo conto del livello di rischio e delle corrispondenti misure indicate nell'allegato I al decreto. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti dallo stesso allegato, i criteri di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nell'allegato.

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