Indennità di vacanza contrattuale
In premessa occorre precisare che l’Accordo Interconfederale – citato dal lettore - 15 aprile 2009 “per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009” è stato siglato da Confindustria e non da Confapi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, così come rinnovato in data 29 luglio 2013 ed attualmente in vigore, prevede al punto “II. Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro” quanto segue: “ (…..) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal 4° mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi dell'ex indennità contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”. Tenuto conto che il precedente contratto (siglato in data 3 giugno 2010 ed avente efficacia temporale dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013) non conteneva tale previsione, si ritiene che la stessa abbia riassunto valenza; ricorrendone le condizioni descritte, quindi, si ritiene possa essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.
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