Contrattazione

Quali tutele applicare ai riders

di Fabio Antonilli

Ai lavoratori che effettuano presa e consegna di merci con cicli, ciclomotori e motocicli (cd. Riders) è applicabile il CCNL Autotrasporto merci, Logistica e Spedizione.
E' quanto prevede l'accordo del 18 luglio 2018 firmato dalle organizzazioni datoriali Confetra, Fedit, Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Casartigiani, Claai, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti che chiude – dopo alcuni mesi di negoziato – il percorso avviato con l'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017 finalizzato a garantire ai ciclofattorini e motofattorini le tutele contrattuali previste dal CCNL.
L'intesa non riguarda anche i lavoratori autonomi, i cui rapporti continueranno ad essere regolati secondo le norme di legge. Ma tra le Parti sono in corso approfondimenti per valutare quali soluzioni offrire anche in quest'area.
L'accordo del 18 luglio 2018 stabilisce le declaratorie di queste figure professionali e i relativi livelli parametrali. Il Livello “I”, a cui corrisponde il valore 110 della scala parametrale, sarà assegnato al personale viaggiante che utilizza i cicli; essi dopo sei mesi saranno inquadrati al livello 116. Mentre per i personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli sarà attribuito il livello “L”, a cui corrisponde inizialmente il valore 110 della scala parametrale che dopo 6 mesi passerà al valore 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, passerà al valore 119. Gli importi dei minimi retributivi saranno individuati con la stesura definitiva del CCNL.
Per questi lavoratori, che svolgono mansioni discontinue, è stato concordato un regime orario di 39 ore inteso come limite entro il quale vanno ricompresi i periodi di lavoro, periodi di pausa, di riposo o di inattività. Tale regime orario può essere applicato una volta conclusa la verifica con il sindacato o con le modalità alternative presso le sedi della Bilateralità individuate dal CCNL (Ebilog o gli enti bilaterali regionali dell'Artigianato).
E' stato inoltre definito l'impegno lavorativo massimo giornaliero nella misura minima di 2 ore e massima di 13 ore.
A tutela di coloro che svolgono la propria prestazione utilizzando piattaforme multimediali è stato previsto che l'orario di lavoro, e dunque la prestazione, non potrà essere in alcun modo organizzata seguendo il criterio del ranking reputazionale generato da algoritmi.
Il contratto di lavoro Part-Time viene regolato nel limite minimo delle 10 ore settimanali e delle 2 ore giornaliere. In presenza di clausole elastiche il datore di lavoro potrà variare la collocazione oraria ovvero aumentare la prestazione lavorativa osservando il preavviso di 11 ore minimo.
E' stata inoltre prevista l'assunzione di tali lavoratori attraverso il contratto di Apprendistato professionalizzante che avrà una durata massima di 3 anni e che dal punto di vista retributivo seguirà la progressione parametrale prevista nella declaratoria.
Infine si è stabilito l'obbligo di definizione della dotazione dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) in relazione alle esigenze ed alle specifiche caratteristiche dell'attività prestata (es. caschetto, indumenti ad alta visibilità, ecc.) e di dotare anche i cicli o veicoli non a motore della copertura assicurativa contro terzi a carico dell'azienda.
L'accordo costituisce parte integrante del predetto CCNL, conseguentemente per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicano gli istituti contrattuali ivi previsti.

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