I produttori assicurativi che lavorano direttamente per le imprese non devono iscriversi alla gestione commercianti Inps
La questione controversa di cui si occupa la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, numero 1768 del 24 gennaio 2018, riguarda l'applicabilità dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps dei produttori assicurativi che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, senza l'intermediazione o il collegamento con agenzie o sub agenzie di assicurazione.
Il problema nasce dalla disposizione contenuta nell'articolo 44 del Dl 269/2003 che prevede l'estensione ai produttori assicurativi di III e IV gruppo, di cui al contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'obbligo contributivo invalidità vecchiaia superstiti previsto per coloro che svolgono attività per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione commercianti.
Secondo la ricostruzione dell'Inps (si veda la circolare 12/2004) i produttori di 3° e 4° gruppo sono soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione degli agenti e sub-agenti, sulla base di una lettera di incarico diretta da parte dell'agente principale. In particolare, i produttori di terzo gruppo hanno l'obbligo di lavorare in via esclusiva per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto l'incarico, mentre i produttori di quarto gruppo sono “liberi” e non hanno l'obbligo di lavorare in via esclusiva per l'agenzia.
In ogni caso, secondo l'Inps, l'obbligo assicurativo coinvolge tutti i soggetti dei quali l'impresa si avvalga per promuovere rapporti con i terzi e per raccogliere le proposte di contratti, la cui conclusione è poi affidata all'imprenditore o all'agente; per questo, indipendentemente dalla veste contrattuale del rapporto con l'agenzia o con l'impresa, e dalla stessa individuazione specifica della controparte contrattuale, l'obbligo assicurativo riguarderebbe anche quei soggetti, in via estensiva, che pur svolgendo l'attività di produttore assicurativo, non intrattengono rapporti con le agenzie o sub agenzie.
Il contenzioso che è derivato da questa interpretazione dell'Istituto è stato notevole e si sono potute osservare decisioni di merito in un senso e nel senso opposto, ossia favorevoli alla tesi degli stessi produttori interessati che rilevavano l'estraneità dell'obbligo assicurativo alla gestione commercianti per coloro che non avevano alcun tipo di rapporto contrattuale con le agenzie o le sub agenzie.
Per questo la soluzione della Cassazione era molto attesa. Ebbene, secondo la Suprema corte deve essere superato il dato (invero immediatamente percepibile) della coincidenza tipologica dell'attività lavorativa svolta dai produttori assicurativi, qualunque sia il rapporto contrattuale alla base e chiunque sia la controparte contrattuale. Appare decisiva l'indicazione del contratto collettivo quale fonte interpretativa dell'ambito di applicazione della norma, alla stregua del rimando specifico. Posto che l'attività svolta appare coincidente, l'elemento decisivo ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, secondo la lettura della Corte, è rappresentato dalla controparte contrattuale, ossia dallo svolgimento di quell'attività in favore delle agenzie (o sub agenzie). Si tratta non di un elemento marginale, ma di un elemento che connota in senso specifico e peculiare l'attività dei produttori del III e del IV gruppo.
La distinzione tra la categoria dei produttori di agenzia e dei produttori diretti (per semplificare) è reale e trova rispondenza anche nel tessuto normativo di riferimento. L'articolo 109 del Codice delle assicurazioni infatti dispone che sono produttori diretti quei soggetti che, anche in via sussidiaria, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e rami infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione ed in via esclusiva per questa.
Appartengono invece a una diversa categoria e devono iscriversi in altra sezione del registro unico degli intermediari, coloro che hanno un rapporto di lavoro o di collaborazione con gli intermediari iscritti alle altre sezioni del registro, per l'attività di intermediazione svolta fuori dei locali dove l'intermediario opera. L'iscrizione è effettuata dall'intermediario “di livello superiore” che si avvale di questo soggetto. Dunque rientrano in questa categoria i sub agenti e i produttori diversi dai produttori diretti sopra descritti.
Il produttore dunque è considerato come un procacciatore di affari che ha con l'impresa o con l'intermediario un rapporto meno vincolato rispetto a quelli che sono integrati stabilmente nell'organizzazione produttiva ed imprenditoriale dell'agente (i produttori infatti non hanno un preciso obbligo promozionale che invece grava sugli agenti ex art. 1742 c.c.). Essendo quindi in concreto diversa la figura professionale del produttore diretto rispetto a quella del produttore correlato ad agenti o sub agenti, ha un senso – ed è legittima anche sotto il profilo costituzionale - la limitazione a questi ultimi dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti, mentre i primi rientrano nell'ambito delle regole contributive previste per i lavoratori autonomi non rientranti in alcuna gestione esistente (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo: articolo 2, comma 26 della legge 335/1995).