Modifica ccnl e fondo pensione
L’articolo 14 del decreto legislativo 252/2005 stabilisce che, in materia di permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità sono gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari a stabilire le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime nonché alla portabilità delle posizioni individuali. Pertanto, in prima battuta, è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute in tali statuti e regolamenti. Circa la specifica questione della cessione di azienda, o ramo di essa, accompagnata dalla pattuizione di un apposito accordo collettivo, la COVIP si è espressa in proposito con delibera 17 settembre 2009. Nella fattispecie esaminata si è verificata la sottoscrizione di un accordo collettivo idoneo a garantire la assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di originaria appartenenza, cui si è accompagnata la disponibilità dei fondi pensione a consentire la prosecuzione dei flussi contributivi da parte di un datore di lavoro non compreso nel rispettivo perimetro di applicazione. In queste situazioni, secondo la COVIP, non si ritiene realizzata la “perdita dei requisiti di partecipazione” e pertanto non possono essere attivate quelle clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento ed il riscatto. Per individuare tali situazioni, infatti, occorre fare riferimento non solo ai profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello della nuova azienda) ma anche a quelli sostanziali (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).