Niente Irap per chi non è responsabile della struttura
La Corte di cassazione, con ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29863, si è pronunciata in un caso in cui un artista proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irap versata per alcuni anni.
A seguito di un primo grado favorevole al contribuente e di un secondo pro Amministrazione finanziaria, la vertenza giungeva davanti al giudice di legittimità che annullava la decisione impugnata per insufficiente motivazione in relazione al presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
Il giudice del rinvio operato dalla Cassazione accoglieva l'appello dell'Ufficio, contestato dal contribuente, lamentando che il giudice regionale, senza alcuna indagine sulle concrete modalità di esercizio dell'attività del contribuente (nella specie, si trattava di emolumenti erogati ad avvocati, a un notaio, a un consulente del lavoro e a uno studio di consulenza legale e tributaria, mentre si era avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi), aveva ritenuto che un'attività produttiva di ingenti guadagni comportasse di per sé la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge.
Nello specifico della pronuncia in esame, viene accolto con rinvio il ricorso del contribuente, dal momento che la motivazione dei giudici di merito, che avevano dato ragione all'Amministrazione finanziaria, è stata giudicata «insufficiente e incongrua». In particolare, la Commissione tributaria regionale non è stata in grado di provare se, negli anni oggetto di giudizio, l'artista fosse, o meno, il responsabile dell'organizzazione.
In tale ottica, è ormai acquisito (per tutte, v. Cass., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9451) il principio per cui, affinché esista un'attività autonomamente organizzata ai fini Irap, ex articolo 2 Dlgs 15 settembre 1997, n. 446, occorre che il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell'utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico collaboratore "esecutivo") non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell'organizzazione. In assenza di tale ultimo requisito, divengono irrilevanti i fattori produttivi impiegati nell'attività.
Nella pronuncia n. 29863/2017, viene poi sottolineato che, ai fini dell'assoggettamento ad Irap, nessuna importanza assumono i compensi corrisposti a terzi per attività estranee a quelle oggetto dell'arte o della professione. «Non rileva invece – aveva sottolineato anche l'agenzia Entrate nella Circolare 13 giugno 2008, n. 45/E - l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista)».
La Cassazione ribadisce infine che, per la configurabilità, o meno, di un'autonoma organizzazione, è irrilevante l'entità dei compensi percepiti dal contribuente e l'elevata specializzazione (cfr. Cass. 10 settembre 2009, n. 19515), mentre invece il giudice di merito ha attribuito rilievo preponderante ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione.
In conclusione, nel caso la Commissione tributaria regionale ha omesso di indagare su come si strutturava l'attività dell'artista, ossia se l'organizzazione di supporto all'attività svolta fosse riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse, circostanza che ha comportato l'annullamento della decisione gravata.