Cig in deroga
Il Decreto Interministeriale (Economia – Lavoro), 1° agosto 2014, n. 83473, ha disciplinato l’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga per la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nel periodo di transizione 2013-2016, stabilito dall’art. 2, comma 64, della legge n. 92/2012. Il D.Lgs. n. 185/2016 (c.d. Correttivo) ha modificato il D.Lgs. n.148 del 2015, aggiungendo all’art. 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del richiamato D.I. n. 83473/2014. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in materia con la circolare n. 34/2016 a cui ha fatto seguito l’INPS con la circolare n. 217/2016. In particolare, la circolare ministeriale ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse – destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 – per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Ne consegue che la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne deriva che per la fattispecie prospettata non sia possibile l’intervento di strumenti volti alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro. L’unica fonte di sostentamento per i lavoratori ove spettante soggettivamente, una volta cessato il rapporto di lavoro, rimane la NASpI.