Contenzioso

Sull’inidoneità fisica la consulenza medico-legale prevale sul medico competente

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di Lorenzo Zanotti

Al fine della legittimità del licenziamento, il parere espresso dal medico competente sull'inidoneità fisica del dipendente a svolgere le mansioni assegnategli non è decisivo. É sempre possibile, infatti, verificare l'attendibilità di tale valutazione tramite il sindacato giudiziale, sino a poterne ribaltare l'esito qualora contrastante con le risultanze emerse dalla consulenza medico-legale richiesta dal giudice.

Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione (sentenza 27201/2018) al termine di un giudizio avente per oggetto il licenziamento di una lavoratrice, motivato in ragione dell'asserita inidoneità della stessa allo svolgimento di attività di impiegata amministrativa addetta a videoterminale.

La pronuncia della Suprema corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, avendo appurato che – contrariamente a quanto affermato dalla società – non vi erano impedimenti di natura fisica che precludessero alla lavoratrice lo svolgimento delle mansioni. Invero, dalle perizie dei medici legali interpellati nelle diverse fasi del giudizio, non erano emerse controindicazioni all'uso dei videoterminali da parte della dipendente in questione ed era stata esclusa qualsiasi evoluzione peggiorativa delle condizioni fisiche della stessa.

La corte territoriale, peraltro, ha colto l'occasione di evidenziare come il recesso per inidoneità fisica debba essere adottato con estrema cautela, dal momento che risulta particolarmente pregiudizievole per il lavoratore. Pertanto, il licenziamento così motivato può ritenersi legittimo solo nel caso in cui, al termine di una rigorosa verifica, venga esclusa la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le sue residue capacità lavorative. Non può infatti ritenersi sufficiente a decretare l'impossibilità della prestazione lavorativa la sola incapacità di eseguire le attività normalmente svolte dal dipendente, allorquando lo stesso possa essere adibito ad «altre attività riconducibili alle mansioni assegnate o equivalenti o inferiori, purché utilizzabili dall'impresa».

Avverso tale decisione di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione, osservando che la consulenza medica avrebbe dovuto essere condotta anche in relazione alle risultanze formate dal medico aziendale all'esito della visita e degli esami diagnostici e strumentali dallo stesso svolti, i quali erano contenuti nella cartella sanitaria della lavoratrice. A tal riguardo, il datore di lavoro lamentava la mancata acquisizione agli atti della predetta documentazione, non avendo la società potuto produrre la cartella medica con il proprio atto di costituzione in giudizio, in quanto impedita dalle norme sulla tenuta e custodia della stessa da parte del medico competente.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha evidenziato come «non assuma alcuna decisività la circostanza attinente alla produzione o mancata produzione della cartella del medico aziendale, essendo la stessa inidonea a modificare l'esito del giudizio, a fronte delle risultanze concordi delle plurime consulenze tecniche d'ufficio».
Pertanto, in linea con il proprio consolidato orientamento, i giudici di ultima istanza hanno confermato l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del motivo posto a suo fondamento.

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