Premio aziendale di risultato
Dal quesito posto non si comprende bene a quale documentazione richiesta dalla legge n. 208/2015, si riferisca il lettore. Si ricorda che il citato art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto l'applicazione a regime di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi, elevato ad euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L'agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 50.000. La platea dei beneficiari, in quanto possono fruire del regime di favore, sono i lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 annui, e non più euro 50.000 annui, come in origine previsto dalla legge di Stabilità 2016. Le nuove disposizioni sono volte a potenziare l'accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali (v. Circolare Agenzia Entrate 29 marzo 2018, n. 5/E). La condizione base è che le somme premiali in oggetto devono essere corrisposte in esecuzione dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o dalle RSU, in mancanza dei quali il beneficio può essere concesso al lavoratore. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione devono essere misurabili e verificabili sulla base di: - criteri obiettivi di misurazione e di verifica di uno (o più) indicatori tra quelli individuati dal decreto interministeriale Lavoro-MEF del 25 marzo 2016: volume della produzione rispetto ai dipendenti, il fatturato per dipendente, il margine operativo lordo, soddisfazione del cliente; - percentuale rispetto dei tempi di consegna, riduzione degli infortuni, dei tempi di lavorazione, ecc.; - parametri creati appositamente dalle parti negoziali. Il datore di lavoro se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l'agevolazione può applicare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio. Il sostituto deve indicare separatamente nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Per quanto concerne il lavoratore, come chiarito con circolare n. 11 del 2013, questi è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 50.000/80.000 o se nell'anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili (Circolare Agenzia entrate 15 giugno 2016, n. 28/E). Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro la eventuale rinuncia al regime agevolato. Da tale rinuncia consegue che l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre alla formazione del reddito complessivo. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d'imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, nonostante l'assenza dei presupposti richiesti, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Il dipendente può utilizzare, inoltre, la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro vi abbia applicato l'imposta sostitutiva o, viceversa, applicare l'imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia provveduto (in tal senso cfr. Circolari AdE n. 49 del 2008, par. 1.5 e n. 11 del 2013, par. 4). Nella Certificazione Unica 2018 ai premi di risultato sono dedicati specifici punti. In particolare: - nel punto 101 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “imposta sostitutiva premio di risultato” con riferimento al dichiarante. Nel caso in cui l’importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 102 - nei punti da 161 a 167 devono essere indicati anche gli importi del debito dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, da riportare anche nelle annotazioni (cod. BR) -?I punti 574 e 584 accolgono l’importo del benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583. Qualora il benefit fosse costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale occorre riportare nei punti 575 e 585 l’importo di tale contribuzione, già indicato nei punti 573 e 583 - nei nuovi punti 579 e 589 devono essere riportate le somme e i valori che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato -?è stato, inoltre, introdotto il punto 602 relativo ai benefit di cui all’art. 51, comma 4 del Tuir (concessione di veicoli, immobili, prestiti, servizi di trasporto ferroviario) - l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo erogato a titolo di premi di risultato indicato nei punti 572 e 582 va adesso riportata nei punti 576 e 586 - l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato ai punti 576 e 586 va ora indicato nei punti 577 e 587 - nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo dovrà essere indicato nei punti 578 e 588.