Rapporti di lavoro

Pignoramenti non cumulabili per la stessa causa

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Un intervento sulla retribuzione del lavoratore che può comportare alcune criticità per il datore di lavoro è l’applicazione del pignoramento dello stipendio: una forma di esecuzione che ha per oggetto la retribuzione del debitore, e che, in seguito all’espropriazione forzata, ed entro determinati limiti, è versata direttamente dal datore di lavoro al creditore sino alla soddisfazione del suo credito.

Vediamo come funziona il pignoramento, quando l’atto esecutivo è notificato al datore di lavoro.

L’atto di pignoramento inizia il processo di esecuzione sulla retribuzione ed è eseguito tramite notifica direttamente al datore di lavoro e al lavoratore. Il datore di lavoro, dal giorno in cui riceve la notifica, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, come previsto dall’articolo 546 del Codice di procedura civile.

In linea generale, una volta ricevuta la notifica di pignoramento, il datore di lavoro è invitato a rendere la dichiarazione in base all’articolo 547 del Codice di procedura civile al creditore procedente, ovvero al difensore dello stesso, entro 10 giorni, tramite raccomandata o Pec, specificando di quali somme è debitore e quando deve eseguire il pagamento.

Se all’udienza il creditore afferma di non aver ricevuto la dichiarazione, questa dovrà essere rilasciata comparendo in una udienza successiva. Il giudice dell’esecuzione, una volta accertata la regolarità della procedura, esaminato il titolo per cui si procede e preso atto della dichiarazione, provvede ad assegnare le somme.

Da questo momento in poi, il datore di lavoro sarà obbligato, per legge, a trattenere al massimo un quinto dello stipendio e versarlo direttamente al creditore finché il debito non sarà completamente saldato. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo da trattenere, va considerata la retribuzione in busta paga, al netto delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali.

Nell’ipotesi in cui lo stipendio sia pignorato più volte da diversi creditori per la stessa causa, la regola generale seguita nelle procedure esecutive è quella di mettersi “in coda”, nel senso che i creditori successivi al primo devono attendere che il primo creditore sia soddisfatto, per poi poter a loro volta essere destinatari dei pagamenti del quinto dello stipendio. Per questo motivo - una volta instaurato il processo esecutivo - il terzo pignorato deve specificare nella dichiarazione, oltre all’ammontare dello stipendio pagato al lavoratore, anche la presenza di altri pignoramenti o cessioni del quinto sullo stesso cedolino.

Un’altra incombenza a carico del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è l’indicazione nella certificazione unica (Cu) del pignoramento, tramite la compilazione della sezione «Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi». Infatti, in questa parte del modello devono essere riportati i dati relativi alle somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi, con l’avvertenza che, nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, gli importi erogati vanno esposti nel prospetto SY del modello 770/2018 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

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