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Affitto di ramo d’azienda e Ccnl da applicare

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un’azienda "A" che applica il Ccnl Metalmeccanica-Artigianato affitta un ramo d’azienda ex articolo 2112 del Codice civile c.c. a un'azienda "B" che applica invece il CCNL Commercio-confcommercio. Chiediamo quale sia il contratto Collettivo da applicare ai lavoratori "ceduti" che passano da A a B e come trattare l'apprendista il cui periodo formativo nell'azienda A era pari a 5 anni. È possibile applicare separatamente il contratto del cedente (quindi metalmeccanica artigianato)? Grazie

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2112 c.c., il cessionario (in questo caso l’affittuario che applica il CCNL Commercio) è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Tale disposizione, originata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, può essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare immediatamente, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (v. Corte di giustizia procedimento C- 108/10, Scattolon, Cass. 7698/2018). La teoria “dell’effetto immediato”, che ha trovato diversi riscontri nella giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass., sez. lav., 13 maggio 2011, n. 10614), non può tuttavia avere lo scopo, o l’effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento (sentenza Corte Ue citata, p. 76). Se così non fosse, infatti, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l’efficacia pratica di detta direttiva. Per quanto concerne il giudizio circa il peggioramento delle condizioni a seguito del trasferimento, il confronto si fa con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito mentre non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario. Inoltre l’eventuale peggioramento deve essere " sostanziale" e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (punto 76 della sentenza Scattolon), quindi non limitato allo specifico istituto. Secondo altra interpretazione, preferibile da chi scrive, la sostituzione del contratto del cedente con quello del cessionario non è automatica ma può essere la conseguenza di un negoziato tra le parti il cui scopo sia quello di favorire una applicazione graduale della diversa disciplina contrattuale del cessionario (ad esempio mediante i cd. contratti collettivi di ingresso), ferma restando la tutela della condizioni di lavoro come sopra specificato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte dovrà essere affrontata la problematica dell’apprendista. A nostro avviso dovrà comunque rimanere invariato il contenuto professionale come disciplinato dal CCNL di provenienza nonché la durata del contratto di apprendistato ed il relativo piano formativo Individuale, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi formativi a carico del datore. Nella risposta a quesito n. 34 del 31 marzo 2016 il Ministero del lavoro, nel commentare una fattispecie di cessione del contratto di apprendistato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente apprendista dal datore di lavoro cedente al cessionario, ha affermato che “la gestione normativa, retributiva e contributiva, con i relativi trattamenti incentivanti già riconosciuti al cedente, viene trasferita al subentrante per il periodo residuo di durata dell’apprendistato, trattandosi della mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro”. Non risulta che la specifica problematica dell’allineamento delle condizioni contrattuali dell’apprendista a seguito di trasferimento di azienda sia stata specificamente affrontata a livello contrattuale (unica eccezione la interpretazione contrattuale autentica dell Ente Bilaterale Confederale con Protocollo n. 29 del 30 luglio 2016).

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