Contrattazione

Per l’indennità di cessazione prevale il criterio migliore

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di Barbara Grasselli

Uno degli aspetti maggiormente critici e problematici del contratto di agenzia è certamente quello della quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto in base all’articolo 1751 del Codice civile.

Il sistema indennitario previsto da tale norma diverge rispetto a quello previsto dagli accordi economici collettivi e il tema della derogabilità dell’articolo 1751 del Codice civile da parte della contrattazione collettiva (o individuale) continua a essere l’aspetto più dibattuto, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel dire che il raffronto tra la disciplina legale e quella collettiva debba essere effettuato «non secondo una valutazione complessiva ex ante dell’operato dell’agente, ma secondo un esame dei dati ex post» (Cassazione 486/2016), sì che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il miglior risultato.

In altre parole, la giurisprudenza continua a dare valore ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva ritenendo che la direttiva comunitaria 86/653/Cee non imponga un calcolo dell’indennità in questione in maniera analitica, bensì consenta l’utilizzo di «metodi sintetici che valorizzino il criterio dell’equità» (Cassazione 16347/2007).

In sostanza, il trattamento di cui agli accordi economici collettivi viene considerato una sorta di «minimo garantito» da riconoscere all’agente laddove non spetti un’indennità in misura superiore secondo la normativa legale (in tal senso, si veda Cassazione, 9538/2007).

Laddove, invece, l’indennità derivante dall’applicazione degli accordi economici collettivi non risulti «equa» in considerazione dei meriti dell’agente, sarà compito del giudice «riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità» (Cassazione 19 febbraio 2008, n. 4056).

Un orientamento riaffermato anche da ultimo con la sentenza 15375 del 21 giugno 2017 che ha ritenuto che l’inderogabilità a svantaggio dell’agente operi esclusivamente con riferimento al limite minimo, di talché «l'importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti».

Viene, quindi, ribadito l’orientamento giurisprudenziale che aveva preso consistenza con le due pronunce della Corte di Cassazione 21301 e 21309 del 3 ottobre 2006 con le quali, disattendendo il precedente orientamento giurisprudenziale, è stato affermato - da un lato - che l’indennità prevista dalla contrattazione collettiva «deve rappresentare per l’agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all’agente l’indennità di legge in misura superiore» e - dall’altro - che il comma 6 dell’articolo 1751 del Codice civile deve interpretarsi «nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore».

E ciò nonostante l’intervento della Corte di Giustizia sopra citata sembrava aver definitivamente chiarito che l’indennità di cessazione del rapporto non possa essere determinata secondo criteri diversi da quelli legali, a meno che non si provi ex ante che tali criteri garantiscano in ogni caso, all’agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dalla disciplina legale; ovvero che l’Aec (Accordo economico collettivo) garantisca sistematicamente un'indennità pari o superiore a quella legale, condizione che non risulta essere soddisfatta dagli accordi collettivi del 1992 né da quelli sottoscritti successivamente.

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