L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Procedura di mobilità ex L. n. 223/1991

di Marrucci Mauro

La domanda

Nel caso in cui la Società continui la fase sindacale oltre i termini dei 45 giorni previsti dall'art. 4, co. 6, della L. n. 223/91, senza darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro, cosa accade in termini di validità della procedura stessa? La Società può, successivamente ai 45 giorni, ancorché abbondantemente scaduti, dichiarare chiusa con esito negativo la fase sindacale dandone comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro affinché provveda a convocare le parti per l'ulteriore fase amministrativa oppure la stessa procedura è da ritenersi scaduta o nulla ed occorre avviarne una nuova? Grazie

La scansione della durata temporale dei vari segmenti della procedura del licenziamento collettivo, posta dall’art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, sembra essere posta a favore dell’azienda al fine di limitarne la portata temporale ad un termine certo. Il licenziamento collettivo è infatti posto in una logica di procedimentalizzazione che ammette l’atto recessivo unicamente al termine delle c.d. fasi sindacale e istituzionale. Ove le parti, in ragione della complessità o della dinamica dell...