Contenzioso

Il Consiglio di Stato: agli ingegneri le competenze sulle opere e le sistemazioni idrauliche

di Francesco Longo

Le competenze degli ingegneri, rispetto a quelle degli architetti vanno individuate in base alle opere ed agli interventi che devono essere in concreto eseguiti. In particolare, la generale competenza spettante agli ingegneri riguarda le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simile), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, le estrazioni di materiali, le opere industriali; la competenza esclusiva degli architetti riguarda la progettazione delle opere civili, che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi; sono di competenza comune le sole opere di edilizia civile.

Quanto indicato emerge dall'articolata sentenza del 21 novembre 2018, n. 6593, della quinta sezione del Consiglio di Stato con cui si è ulteriormente chiarito, delimitandole, le rispettive competenze tra architetti ed ingegneri; ed in particolar modo per gli interventi di sistemazione idraulica.

La questione era insorta in relazione ad un bando di gara per l'esecuzione di opere complementari rispetto a opere idrauliche già esistenti.
Sicché, agli effetti dell'aggiudicazione della progettazione ad una determinata categoria professionale, il Consiglio di Stato precisa che ciò deve avvenire in base al tipo di interventi che in concreto devono essere eseguiti e, quindi, in base all'oggetto dell'attività progettata e non alla categoria cui ricondurre l'intervento medesimo.

In particolare, vanno prese le mosse dal Dpr n. 328 del 2001, rubricato “Modifiche ed integrazioni della disciplina e requisito dell'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.
Tale strumento normativo risponde, infatti, ad una duplice finalità: quella di tenere in considerazione i nuovi percorsi formativi delle lauree e delle lauree specialistiche, distinguendo, per le diverse professioni le singole posizioni in base ai rispettivi percorsi e piani di studio; in secondo luogo, proprio sulla scorta degli studi effettuati, si individuano le attività legittimamente esercitabili per ciascuna categoria professionale, nonché i requisiti di ammissione agli esami di Stato (così Consiglio di Stato, quinta sezione, sentenza. n. 776 del 2016).

E, l'attuale impianto normativo, in base all'articolo 1, comma 2, del Dpr n. 328 del 2005, conserva la disciplina del Regio decreto n. 2537 del 1925, per l'individuazione delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna categoria professionale. Dal momento che la disciplina del 1925 si presenta compatibile con il nuovo assetto degli studi e, quindi, tutt'ora applicabile come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (tra le diverse, Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 1550 del 2013).

In conclusione, “fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (per esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e per i corsi d'acqua, o, comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regio decreto n. 2537 del 1925, sia ai sensi dell'articolo 16 del Dpr n. 328 del 2001, non hanno competenze riconosciute in materia”.

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