Adempimento parziale con sanzione piena
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, Dlgs 124/2004 (come sostituito dall’articolo 33 della legge 183/2010), qualora il personale ispettivo accerti l’inosservanza di norme “di legge od del contratto collettivo”, per inadempimenti puniti con sanzioni amministrative, questi “provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido” alla “regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni ”dalla data di notificazione del verbale unico conclusivo. Se il trasgressore ottempera alla diffida impartita dall’accertatore, il procedimento sanzionatorio si estingue a seguito del pagamento - entro l’ulteriore termine di 15 giorni - di una sanzione amministrativa in misura ridotta».Il comma 3 del predetto articolo 13 condiziona, tuttavia, l’estinzione del procedimento non solo al pagamento della sanzione, ma anche alla “effettiva ottemperanza alla diffida”. Pertanto, soltanto il puntuale adempimento a quanto diffidato, unito al versamento della somma prevista come sanzione, è idoneo a giustificare l’applicazione di una sanzione in misura ridotta. Nel caso di specie, non sembrerebbe intervenuto - nei termini sopra descritti - un integrale adempimento da parte del trasgressore, in quanto la regolarizzazione non è stata effettuata correttamente e, pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, Dlgs 124/2004, l’azienda non potrà invocare l’applicazione della sanzione in misura ridotta, ma sarà tenuta al pagamento della sanzione in misura piena.