Rapporti di lavoro

Agenti cancerogeni: parte il restyling del Dlgs 81/2008 con più tutele per i lavoratori

di Mario Gallo

Dopo una lunga attesa con il D.Lgs. 1° giugno 2020, n.44 (in Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 45) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Si tratta, invero, di un tema molto delicato in quanto negli ultimi anni la ricerca scientifica sta evidenziando la necessità di monitorare più intensamente le sostanze pericolose, per tutelare la salute negli ambienti di lavoro e contrastare il trend delle malattie professionali che sta assumendo anche nel nostro Paese una dimensione sempre più allarmante. Il nuovo provvedimento, in vigore dal prossimo 24 giugno, ridisegna pertanto alcuni profili dalla disciplina del D.Lgs. n.81/2008, agendo sostanzialmente su due fronti.

Sorveglianza sanitaria e cessazione dell'esposizione - Il primo riguarda quello della sorveglianza sanitaria; l'art. 1, infatti, ha modificato il c.6 dell'art. 242 del D.Lgs. n.81/2008, che disciplina gli accertamenti sanitari. In particolare, resta fermo l'obbligo per il medico competente di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; ma, rispetto a quanto prevedeva in precedenza tale norma, il professionista "ove ne ricorrano le condizioni" è tenuto ora anche a segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato, indicandogli anche l'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari dopo la cessazione dell'attività lavorativa. Da sottolineare, a scanso di equivoci, che comunque resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre il lavoratore alla visita medica, tramite il medico competente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (art.299, c.2, lett. c).

Processi e valori limite - L'altro fronte sul quale è intervenuto il D.Lgs. n.44/2020, è quello degli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. n.81/2008. Il primo è relativo all'elenco di sostanze, miscele e processi che comportano l'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni; dal prossimo 24 giugno tra questi rientrano anche i lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile (SLC) generata da un procedimento di lavorazione. Tale inserimento è giustificato sia dalle ultime evidenze scientifiche, sia dal fatto che la polvere di SLC respirabile generata in un processo lavorativo non è soggetta a classificazione a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Senza contare, poi, che sono molti i settori dove la SLC è presente (lavorazione del vetro, marmo, etc.). L'allegato XLIII del D.Lgs. n.81/2008, riguarda, invece, i cd. valori limite di esposizione professionale; tra le modifiche più significative spicca l'abbassamento del valore limite di esposizione alle polveri di legno duro (frazione inalabile) e l'inserimento di valori limite per i composti del Cromo VI.

Riflessi sui datori di lavoro - Alla luce, quindi, di tali innovazioni i datori di lavoro interessati, che non saranno pochi, dovranno rimettere mano alla valutazione dei rischi da agenti cancerogeni o mutageni, per aggiornarla sulla base di queste nuove disposizioni e, soprattutto, dovranno verificare la necessità di compiere nuovi rilievi e apportare delle modifiche al processo produttivo; sotto tale profilo appare, quindi, troppo ridotto il termine di appena quindici giorni concesso dal legislatore delegato per attuare tutto ciò, specie in questo momento così delicato.

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