Al via il lavoro occasionale in agricoltura con il nuovo codice unilav
Questa modalità di impiego può essere utilizzata fino a 45 giornate di attività effettiva presunta, mentre il contratto può durare un anno
Possibile l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale “sperimentale” per il settore agricolo, previsto dalla legge di Bilancio per il biennio 2023-2024. Ne dà notizia il ministero del Lavoro con la nota 462/2023 contenente l’aggiornamento della tabella contratti del modello unilav, implementata del codice H.03.03 che identifica la nuova tipologia contrattuale.
L’articolo 1, comma 343, della legge 197/2022 ha introdotto il regime sperimentale disciplinato dai commi 344-354. Il comma 346 prevede che, prima dell’inizio della prestazione, ne sia data comunicazione dal datore di lavoro al centro per l’impiego, con l’invio dell’unilav. In coerenza con il dettato normativo, la nota ministeriale precisa che «i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi». Sono questi, infatti, i limiti imposti dai commi 344 e 346.
In virtù del comma 351, con la consegna della comunicazione obbligatoria al prestatore, il datore di lavoro ottempera agli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 104/2022.
Al riguardo, considerato che la disciplina sperimentale è molto simile a quella ordinaria del lavoro agricolo, soprattutto relativamente agli operai a tempo determinato, è auspicabile un ripensamento del legislatore affinchè disponga una deroga per gli operatori del comparto dagli obblighi di trasparenza decorrenti dallo scorso 13 agosto. Ciò in quanto appaiono incompatibili con la flessibilità che caratterizza il lavoro agricolo i cui rapporti, anche quando rientrano nella disciplina ordinaria, sono connotati da elementi di stagionalità che ne determinano spesso brevissima durata. Per questa ragione, sino al 12 agosto 2022, i datori di lavoro agricolo sfuggivano a qualsiasi obbligo previsto dal Dlgs 152/1997 ed erano tenuti alla sola consegna dell’unilav in virtù del previgente articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 181/2000.
Il nuovo lavoro occasionale agricolo ammette prestazioni rese esclusivamente da pensionati, disoccupati, titolari di reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà, non occupati in agricoltura nel triennio che precede il rapporto (condizione non richiesta ai pensionati). I prestatori devono autocertificare la loro condizione soggettiva all’azienda.