Rapporti di lavoro

Alberghi, bar e ristoranti: flat tax sulle mance entro il limite del 25% del reddito

Le somme concesse a titolo di mance potranno essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% anche a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi i 50mila euro

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di Cristian Valsiglio

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) disciplina il regime tributario delle somme concesse a titolo di mance ai dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il legislatore, mosso probabilmente dalla decisione della Cassazione (ordinanza n. 26512 del 30 settembre 2021) con la quale sono state ritenute tassabili le mance offerte liberamente dai clienti ad un capo ricevimento di un hotel a 5 stelle in Costa Smeralda, ha ritenuto opportuno disciplinare sotto l’aspetto fiscale tale fattispecie reddituale.

L’articolo 1, comma 58 della L. 197/2022 afferma che «nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 percento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto».

Sotto l’aspetto oggettivo sono rilevanti ai fini della disposizione fiscale le somme concesse dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (carta di credito, bancomat eccetera). Tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma non sono tassate in modalità ordinaria tramite l’applicazione delle aliquote a scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Tuir, ma sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali stabilita nella misura del 5%.

Tale agevolazione, tuttavia, si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Laddove le mance incidessero per un importo eccedente tale limite, alla parte eccedente non sarà applicata l’aliquota agevolata del 5% ma l’aliquota Irpef progressiva.

Visto il generale principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, correttamente il legislatore evidenzia la presenza di una deroga precisando che tali somme, oltre a non entrare nel Tfr, sono esenti da contributi previdenziali e assistenziali e dai premi Inail.

Sotto l’aspetto soggettivo sono interessati al beneficio i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro che ricevono le mance in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: alberghi, ristoranti, bar eccetera).

L’imposta è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, ma attenzione, qualora le vigenti disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facessero riferimento al possesso di requisiti reddituali, si deve necessariamente tener comunque conto anche della quota di reddito delle mance assoggettata all’imposta sostitutiva.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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