Adempimenti

Anf iscritti alla gestione separata, le regole Inps per i ricorsi

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di Arturo Rossi

Tutte le regole da seguire in merito ai ricorsi amministrativi concernenti gli assegni nucleo familiare dei lavoratori iscritti alla gestione separata; le fornisce l'Inps con messaggio 18 novembre 2019, n. 4230.
Viene ricordato che il ricorso deve essere presentato alla sede Inps competente, che lo trasmetterà tramite la sede regionale al competente Comitato amministratore per la relativa decisione.
La verifica del diritto alla prestazione familiare deve essere mirata ad accertare sia la presenza di requisiti soggettivi, quali l'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 e il versamento dell'aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%), destinata al finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare e della maternità, sia la presenza di requisiti oggettivi, previsti dalla legge n.153/1988, istitutiva dell'Anf, relativamente al reddito del nucleo familiare e alla composizione del nucleo stesso.
Generalmente, il contenzioso che viene instaurato da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata è riassumibile nelle seguenti tipologie.

Contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall'Istituto o essere titolari di pensione per il periodo di interesse. L'eventuale iscrizione ad altra gestione per periodi coincidenti non può determinare il riconoscimento della prestazione.

Assenza di copertura contributiva per il periodo richiesto
Dato che l'erogazione delle prestazioni in questione è strettamente collegata alle modalità di accredito dei contributi, si ritiene utile richiamare i relativi criteri.
I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale dall'articolo 1, comma 3, della legge 233/90; in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio.

Versamenti effettuati con aliquote diverse in relazione agli obblighi contributivi
Le tipologie di soggetti tenuti al pagamento della contribuzione a favore della gestione separata e l'importo dell'aliquota contributiva variano in relazione all'attività svolta ed alla posizione che il lavoratore ha, per altri rapporti, con l'ente previdenziale.
A tal fine si distinguono i lavoratori iscritti alla sola gestione separata da quelli iscritti anche ad altra cassa previdenziale ovvero sono già pensionati.
Poiché la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se l'aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo, è necessario verificare che i versamenti effettuati per l'anno di interesse siano comprensivi della stessa.

Assenza requisito reddituale del nucleo familiare
Il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
In particolare, si ricorda che il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi individuali di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere inferiore alle fasce stabilite annualmente dalla legge.
Si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente; il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche a un lavoratore iscritto alla Gestione Separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell'anno solare di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 sia uguale a zero.

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