L'esperto rispondeRapporti di lavoro

ANF vecchio datore non fallito

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di Marcello Mello

La domanda

Se un lavoratore che non ha chiesto negli ultimi 5 anni gli assegni familiari al datore di lavoro, viene assunto da un'altra ditta, può chiedere gli Anf al nuovo datore di lavoro anche se l'altro non è nè cessato e nè fallito ? Essendo l'assegno familiare una posta di giro il datore di lavoro nuovo può rifiutarsi o deve corrispondere gli Anf? Se si optasse di chiederli al vecchio datore nonostante i problemi di insolvenza e questo non li corrispondesse, subentrerebbe l'Inps o bisognerebbe adire le vie legali?

Posto che gli ANF arretrati si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione (INPS, circolare 110/1992), si rappresenta quanto segue. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto, sempreché l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita. Il dipendente deve segnalare al precedente datore di lavoro di aver diritto agli assegni arretrati. Quest’ultimo, attraverso la richiesta puntuale nella procedura telematica INPS, recupera gli importi e procede al pagamento, conguagliando gli stessi nel flusso UNIEMES. Qualora il datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l’assegno all’ex dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l’azienda all’ITL per i provvedimenti di competenza. In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima (INPS, messaggio 12790/2006).

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