Apprendistato e gravidanza
L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 elenca tassativamente le ipotesi dove non si applica il divieto di licenziamento. Tra queste rientra anche la colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. L’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 consente di prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. L’art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa. Le previsioni contenute nel D.Lgs n. 81/2015 consentono, dunque, da un lato la proroga del contratto di apprendistato quando l’apprendista sia stato “bocciato” a scuola. Dall’altro lato la possibilità di risolvere il contratto di apprendistato dovrà essere attestato dalla scuola e, qualora venisse da questa confermato il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi si tratta di giustificato motivo che è diverso dal concetto di colpa grave e giusta causa richiesto dal T.U. sulla maternità. Di conseguenza si ritiene che il rapporto di apprendistato non possa essere risolto nel periodo di tutela e fino a quando il bambino non ha compiuto un anno di età.