Arredo per il lavoro agile, benefit o strumento aziendale
È necessario valutare se l’eventuale concessione di tali beni rientri nel concetto di strumentazione aziendale, o se debba essere valutata come benefit
Il 31 dicembre 2022 è data comune di termine, almeno previsto, per due misure di carattere temporaneo che hanno diversi punti di contatto. Da una parte abbiamo il termine del regime "emergenziale" del lavoro agile, con il previsto passaggio a uno smartworking strutturale, ma entro la stessa data (ampliata al 12 gennaio per principio di cassa allargato) può essere sfruttato l'innalzamento del limite di non imponibilità a 3mila euro annui per i fringe benefit.
Il lavoro agile, soprattutto durante il periodo emergenziale, è stato caratterizzato da una scarsa preparazione in termini culturali ma anche dalla difficoltà di adattamento degli spazi domestici all'attività lavorativa.Molto spesso i lavoratori hanno richiesto all'azienda supporto per l'acquisto di sedie ergonomiche, scrivanie o altra strumentazione utile ad agevolare l'attività svolta a distanza.
Il decreto Aiuti-bis convertito in legge ha spostato il termine del lavoro agile emergenziale al 31 dicembre 2022 escludendo di fatto, per tutto questo periodo, l'obbligo della sottoscrizione dell'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore impiegato in smart working.Ora, con il passaggio a una gestione non più emergenziale del lavoro agile, tali richieste di supporto all'organizzazione degli spazi possono diventare temi di rinnovato interesse, seppure, è bene sottolinearlo, non costituiscano in nessun modo un obbligo per il datore di lavoro.
È necessario a tal fine valutare se l'eventuale concessione di tali beni rientri nel concetto di strumentazione aziendale o se debba essere valutata come benefit.Per quanto riguarda tale ultima possibilità, la concessione di un bene o di un servizio, per uso personale o promiscuo, al dipendente deve essere valutato come fringe benefit dallo stesso ricevuto e rientrare quindi nella conosciuta disciplina prevista dall'articolo 51, comma 3, del Tuir. Sul punto la modifica operata dal Dl 176/2022 all' articolo 3, comma 10, deroga alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, innalzando il limite di non imponibilità a 3mila uro annui.
Ci si potrà quindi anche trovare di fronte un utilizzo di tale soglia per l'acquisto di scrivanie, sedie, impianti di videocomunicazione o altro arredo; tali beni entreranno in pieno possesso dei lavoratori dipendenti che potranno utilizzarli secondo le loro necessità durante il rapporto di lavoro ed anche oltre il termine dello stesso. L'erogazione, come detto volontaria, di tali tipologie di beni porta alla valorizzazione "normale" degli stessi ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Tuir, con la possibilità di utilizzo anche di titoli di legittimazioni (buoni) che sostituiscano l'erogazione diretta del bene. Rimane di valutazione esclusivamente organizzativa se tali beni possano essere appetibili, necessari, e "premianti" per i lavoratori, o se gli stessi servano altresì per agevolare la firma del futuro necessario accordo di lavoro agile.
Discorso diametralmente opposto, ma che merita una profonda riflessione, è la concessione al lavoratore agile di "arredo" come strumentazione aziendale.In linea di principio tale concessione è possibile vincolando l'utilizzo dei beni a fini esclusivamente aziendali con la restituzione della stessa attrezzatura al termine del rapporto lavorativo o dello svolgimento dell'attività in modalità agile se antecedente, come avviene per tutti gli altri strumenti aziendali (si pensi al personale computer, smartphone, badge, eccetera). Tali beni, in tale ultima ipotesi, non necessiterebbero di valorizzazione fiscale; la tassazione come fringe benefit è, infatti, esclusa se le erogazioni vengono effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, prevalente e assorbente rispetto al vantaggio personale per il dipendente (circolare del ministero delle Finanze 326/E/1997, risoluzione agenzia delle Entrate 178/E/2003).
Parlando di arredo, quindi beni difficilmente trasportabili, si perde però il concetto di lavoro agile, traslando più verso un concetto di telelavoro e modificando quindi riferimenti normativi, sia per adempimenti contrattuali, sia per misure per la sicurezza sul posto di lavoro.È infatti ipotizzabile che l'acquisto di arredamento d'ufficio, consegnato al lavoratore come strumento aziendale, presupponga una ben definita location di svolgimento dell'attività lavorativa e non, come sancito normativamente, una prestazione lavorativa «senza una postazione fissa» (articolo 18, comma 1, legge 81/2017).