Artigiani, iscrizione al Fondo obbligatoria ma non per la cassa Covid
Le aziende artigiane avevano diritto a ricevere la cassa integrazione Covid-19 indipendentemente dalla regolarità contributiva al fondo artigiani. Di contro, le aziende devono essere iscritte al Fondo, perché è strumento per accedere alla tutela generalizzata voluta dal legislatore. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza 10087 del 30 novembre 2021 del Tribunale di Roma, che ha analizzato l’obbligo di iscrizione, per le aziende artigiane, al fondo di settore (Fsba) proprio quando la legge di Bilancio 2022 va verso la definitiva risoluzione del problema con la riforma degli ammortizzatori sociali.
Molte aziende artigiane ritenevano di poter legittimamente fruire della cassa Covid-19 senza dover necessariamente dimostrare la regolarità contributiva, atteso che il Fondo doveva ritenersi semplicemente il veicolo attraverso il quale lo Stato erogava l’ammortizzatore a tutti i lavoratori, con oneri interamente a carico della finanza pubblica.
Di contro, il Fsba chiedeva, ai fini dell’accesso all’ammortizzatore Covid-19, l’obbligatoria iscrizione al Fondo e un’anzianità contributiva di almeno 36 mesi con relativa regolarizzazione per le aziende neoiscritte.
È iniziato uno scontro giudiziario, prima al Tar del Lazio che ha accolto la domanda di numerose aziende ricorrenti nei confronti del Fondo, ordinando di consentire ai datori di lavoro ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione al Fondo stesso.
Successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza 5657/2021, ha disposto la devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Il Tribunale di Roma non si pronuncia sul diritto alla fruizione dell’ammortizzatore sociale, che di fatto è già stato erogato anche per effetto dei provvedimenti del Tar del Lazio. Il giudice, analizzando l’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020, premette che il legislatore ha demandato ai fondi bilaterali alternativi, previsti dall’articolo 27 del Dlgs 148/2015, la gestione della procedura volta alla erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale, senza alcuna incidenza sulle risorse dei fondi, essendo la prestazione integralmente a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, secondo il giudice «...non è dato invece ravvisare alcuna espressa previsione di una condizione di accesso al beneficio legata alla preventiva adesione dell’impresa al Fsba né tanto meno ad una regolarità contributiva dell’impresa».
La sentenza, però, si sofferma sull’interpretazione del Dlgs 148/2015, ricavandone comunque, per ciò che attiene la disciplina ordinaria, un cogente obbligo di iscrizione delle imprese artigiane al Fsba. Il Tribunale ritiene che la ratio delle disposizioni esaminate sia quella di «assegnare alla bilateralità il compito di provvedere, nelle aree non coperte dalla Cassa integrazione, all’apprestamento e alla gestione di una tutela in favore di tutti i lavoratori del settore compresi i dipendenti di datori di lavoro che non abbiano aderito al sistema della bilateralità».
Continua il Tribunale affermando che, seppur sia vero che la disciplina contenuta nel Dlgs 148/2015 non preveda espressamente l’obbligatorietà della contribuzione ai fondi bilaterali alternativi, detta obbligatorietà possa ritenersi direttamente discendente dalle finalità della disciplina.
Fermo restando che certamente la vicenda proseguirà nei successivi gradi di giudizio, rimane aperto il tema, almeno per il passato, se in genere tale obbligo di iscrizione ai fondi sussista anche per le aziende con meno di 6 dipendenti, circostanza questa che sembra essere esclusa dall’articolo 26, comma 7, del Dlgs 148/2015. Per il futuro, invece, anche il tema dimensionale è stato risolto dalla legge di Bilancio 2022.