Adempimenti

Asseverazione per il decreto flussi senza parametri oggettivi di congruità

Opportuno approfondire con il datore di lavoro il quadro economico-finanziario

di Francesco Natalini

Avvicinandosi la data del 27 marzo, da cui sarà possibile prenotarsi sul portale per la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari nel rispetto delle quote previste dal decreto flussi (Dpcm del 29 dicembre 2022), l'Ispettorato nazionale del lavoro interviene con la nota 2066/2023 per illustrare le novità contenute nel Dl 20/2023, che si prefigge di introdurre misure di programmazione dei flussi e soprattutto di semplificazione e accelerazione nelle procedure di rilascio dei nulla-osta al lavoro.
In realtà il decreto legge, di fatto, ripropone le novità introdotte dal Dl 73/2022, consolidando le disposizioni in esso previste all'interno del testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998), rendendole in tal modo “strutturali”.

In sintesi la circolare ricorda che, per effetto delle richiamate modifiche normative, il decreto flussi avrà una programmazione triennale (2023–2025) e non più annuale e che il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se già presentata in precedenza. In più, rammenta che il decreto introduce un meccanismo di silenzio-assenso per cui se, a seguito di presentazione di istanza, non sono rilevati motivi ostativi da parte della Questura entro 60 giorni, il nulla-osta si considera rilasciato, e puntualizza che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente comunque lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ma la parte più corposa della circolare è dedicata alla novità più d'impatto (anche in questo caso già introdotta dal Dl 73/2022 e “stabilizzata” dal Dl 20/2023): l'attribuzione esclusiva delle competenze in materia di valutazione della capacità economica/patrimoniale, prima demandata all'Ispettorato territoriale del lavoro, ai professionisti individuati dalla legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati), ovvero alle associazioni di categoria, che possono essere anche firmatarie di specifici protocolli di intesa con il ministero del Lavoro.All'ispettorato resta la competenza in caso di conversione del permesso di soggiorno (per esempio rilasciato per studio-formazione e trasformato in lavoro subordinato) e resta altresì titolare di una funzione accertativa (eventualmente da effettuare congiuntamente con l'agenzia delle Entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull'operato degli asseveratori.L'aver demandato, in modo esclusivo, a professionisti /associazioni datoriali questa incombenza, se da una parte può essere vista in chiave positiva, dall'altra sottende l'assunzione di una responsabilità (anche penale) in caso di asseverazione non regolare.

Onde quindi permettere che tale delicata funzione sia svolta in modo corretto, l'Inl propone alcune indicazioni, che traggono origine da una precedente circolare (la 3/2022), la quale, nel commentare le novità del Dl 73/2022, a sua volta mutuava le disposizioni contenute nel Dm 27 maggio 2020, le quali però non sempre brillano per chiarezza. In particolare è inconferente l'assimilazione che il Dm propone tra il concetto di reddito imponibile e fatturato (individuati in 30.000 euro), atteso che integrano fattispecie ben diverse; incoerenza che la nota 2066/2023 dell'Inl cerca di risolvere avvicinando le due ipotesi quando parla di «fatturato al netto degli acquisti superiore a € 30.000», precisando altresì che la soglia economica non deve essere intesa in senso moltiplicativo se i lavoratori stranieri da assumere sono più di uno.Viene altresì precisato che nel settore domestico la soglia reddituale scende a 20.000 euro, aumentata a 27.000 euro nel caso in cui la famiglia del datore di lavoro sia composta da più soggetti conviventi.

La circolare si sofferma, quindi, sulla valutazione degli altri requisiti richiesti per assolvere alla procedura di asseverazione: capacità economico-patrimoniale, sostenibilità, esigenze dell'impresa, impegni retributivi e assicurativi previsti dalla legge o dai contratti collettivi che, necessariamente, impongono una valutazione discrezionale (forse anche empirica) da parte degli asseveratori, non essendoci parametri oggettivi di misurazione della congruità e che per tali ragioni è opportuno supportare richiedendo al datore di lavoro relazioni dettagliate sull'andamento economico-finanziario e occupazionale.

Da ultimo, l'Inl ricorda che per l'esposizione dei dati e per facilitare la valutazione è possibile utilizzare, come traccia, il modello allegato alla circolare 3/2022; nel contempo è auspicabile però che gli Ordini professionali contemplati nella Legge 12/1979 predispongano delle linee guida che possano supportare la procedura di asseverazione da parte dei loro iscritti.

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