[1] GU L 102 del 11/04/2006.
[2] Come modificato, dapprima dal D. Lgs. n. 245/2010 e, successivamente, dal recente D. Lgs. n. 27/2023. Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Dall'Europa nuove regole sul distacco dei conducenti. Il D. Lgs. n. 27/2023 e le novità per il settore dell'autotrasporto, Il Punto di Guida al Lavoro, n. 14/2023.
[3] La norma stabilisce anche che "Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti": paragrafo 2.
[4] GU L 249 del 31/07/2020.
[5] In quanto diretti "destinatari" della direttiva (art. 4).
[6] La versione originaria dell'allegato III alla direttiva 2006/22/CE, si sostanziava infatti in un semplice e piuttosto scarno elenco di violazioni, senza alcuna categorizzazione della gravità delle infrazioni alle norme su tempi di guida, interruzioni, riposi ed installazione del tachigrafo, categorizzazione appunto introdotta a partire dalle modifiche di cui alla direttiva 2009/5/CE, e oggetto di successive modifiche e integrazioni.
[7] GU L 74 del 19/03/2016.
[8] Il regolamento, in considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, ha inoltre previsto "la frequenza massima del ripetersi dell'evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell'allegato II": articolo 1, paragrafo 2.
[9] In merito, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto: formazione, istruzione e controllo dei conducenti, in Guida al Lavoro, n. 11/2017, p. 29 ss.; F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto, responsabilità delle imprese e infrazioni lievi, in Guida al lavoro, n. 20/2017, p. 17 ss.
[10] Per un commento al Reg. (CE) n. 1071/2009 dopo le modifiche del "Pacchetto mobilità UE", cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Pacchetto Mobilità UE, operative dal 21 febbraio le novità per il settore del trasporto su strada, in Guida al Lavoro, n. 5/2022, p. 26 ss.