Modificato il sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto con riguardo alle infrazioni in materia di tempi di guida, di interruzione e di riposo nonché di apparecchio tachigrafico
La direttiva delegata (UE) 2024/846 del 14 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 31 maggio 2024, aggiorna l'allegato III della direttiva 2006/22/CE e modifica il sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto con riguardo alle infrazioni in materia di tempi di guida, di interruzione e di riposo – di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 – e in materia di apparecchio tachigrafico – di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.
LA DIRETTIVA 2006/22/CE
In proposito, si ricorda che la direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006, "sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio"[1], è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 144/2008[2]. L'allegato III, relativo alle tipologie di infrazioni e al relativo livello di gravità dei regolamenti nn. 561/2006 e 165/2014, è stato introdotto ai sensi dell'art. 9 della direttiva del 2006, secondo il quale "gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE" (paragrafo 1); un elenco delle infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, "compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell'allegato III" della citata direttiva 2006/22, e del D. Lgs. 144/2008 di recepimento della stessa[3].
La necessità di rivedere l'allegato...


