Autotutela con verifica dei crediti contributivi
Ad un anno esatto di distanza dal precedente intervento dell'Istituto in materia (messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016), l'Inps con il messaggio 20 settembre 2017, n. 3609 torna sul tema sempre attuale dell'esercizio dei poteri di autotutela in materia contributiva.
Il messaggio del 2016 era sostanzialmente calibrato sulla vicenda dell'esercizio dei poteri di autotutela nel caso di mancata impugnazione nei termini di legge dell'avviso di addebito, a fronte di una sostanziale insussistenza dell'obbligo come accertata in via giudiziale o emersa dalle valutazioni interne degli uffici.
L'Inps in proposito rappresentava tre possibili scenari:
1) l'accertamento con sentenza passata in giudicato della insussistenza dell'obbligo (id est della infondatezza della pretesa creditoria), in presenza di impugnazione dell'avviso di addebito tardiva ex articolo 24 del Dlgs n. 46/1999 (applicabile in parte qua anche al nuovo strumento per il recupero di contribuzione Inps rappresentato dall'avviso di addebito: art. 30 del Dl n. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010): in tal caso il riconoscimento delle ragioni del contribuente appare doveroso;
2) la verifica già in fase amministrativa della insussistenza delle ragioni creditorie dell'Istituto: anche in questo caso l'azione amministrativa secondo principi di buona amministrazione e di equità consente, valutate tutte le circostanze, l'adozione di un provvedimento in autotutela;
3) il limite all'esercizio del potere di riparazione rappresentato da ragioni che non riguardano profili sostanziali, di infondatezza della pretesa contributiva, ma solo la inesigibilità del credito (es. in caso di intervenuta prescrizione).
Con il messaggio n. 3913 del 2017 l'Istituto torna su queste diverse ipotesi, precisando meglio i riferimenti che dovranno accompagnare gli uffici nell'esercizio di questo delicato potere. Il principio generale che dovrà essere discriminante in queste vicende è costituito dalla verifica della (in)fondatezza delle ragioni sostanziali del credito contributivo.
Quando l'Inps accerti in modo autonomo, anche su sollecitazione del contribuente, tale infondatezza, non ha alcuna rilevanza l'assenza di un accertamento giudiziale sul merito, così come, allo stesso modo, la mancata impugnazione dell'atto impositivo (avviso di addebito): l'Istituto, valutati tutti i presupposti, dovrà esercitare il potere di autotutela e potrà quindi procedere in entrambi i casi allo sgravio o annullamento, anche parziale, del debito.
Naturalmente tale attività è raccomandata anche e soprattutto nel caso in cui un giudice sia stato investito della questione, o mediante ricorso in accertamento autonomo, o mediante opposizione ad avviso di addebito, anche quando tale opposizione risulti palesemente tardiva e quindi l'unica strada aperta per ristabilire la giustizia sostanziale sia quella dell'esercizio del potere amministrativo di autotutela.
L'ampio margine riconosciuto alle strutture nell'esercizio del potere di autotutela lo si comprende meglio, analizzando le situazioni in cui tale potere non deve essere esercitato:
a) in presenza di un accertamento giudiziale sul merito della pretesa contributiva che ne abbia riconosciuto la infondatezza per motivi che attengono a ragioni sostanziali: in questo caso il ricorso all'esercizio del potere di autotutela è escluso relativamente ai fatti che hanno costituito oggetto del giudizio;
b) dove la contestazione da parte del contribuente non riguardi ragioni sostanziali o di merito, ma l'esigibilità del credito, non sarà consentito l'esercizio del potere di autotutela che, per sua natura, è collegato ad un'indagine sulle motivazioni sostanziali che hanno determinato la pretesa. Così dunque, ad esempio, in presenza di un titolo ormai inoppugnabile, laddove sia contestata l'intervenuta prescrizione del debito al momento della notifica del titolo stesso, tale eccezione non deve essere presa in considerazione da parte dell'ente, avendo potuto, peraltro, il soggetto debitore evidenziare la circostanza a termini per l'impugnazione ancora aperti.
Rispetto al messaggio precedente, qui l'Inps sembra voler specificare che l'incontrovertibilità del titolo è legata ad un comportamento corretto dell'amministrazione, visto il riferimento, altrimenti poco significativo, al fatto che la prescrizione dell'obbligo contributivo sia intervenuta anteriormente alla notifica del titolo, a fronte, invece, della regolare e tempestiva interruzione per il periodo durante il quale il credito contributivo si è formato.