Rapporti di lavoro

Aziende senza dati per gestire i congedi all’80%

Il datore di lavoro non è in grado di sapere con certezza se il mese con indennizzo maggiorato è già stato fruito

di Barbara Massara

Il mese di congedo parentale indennizzato all’80% si presente di difficile gestione per i datori di lavoro che non posseggono tutte le informazioni utili per poterlo serenamente riconoscere. Nonostante i numerosi chiarimenti e precisazioni fornite dall’Inps con la circolare 45/2023, permangono dubbi operativi per le aziende.

In primo luogo, dalle recenti indicazioni amministrative emerge che, nonostante la misura introdotta dall’ultima legge di Bilancio sia in vigore dal 1° gennaio 2023, il conguaglio delle indennità anticipate dal datore potrà essere effettuato solo a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2023, che dovrebbe coincidere con gli eventi verificatisi dal 1° luglio. Infatti i nuovi codici evento e conguaglio da esporre in uniemens saranno utilizzabili solo da luglio, mentre per i periodi precedenti (eventualmente oggetto di regolarizzazione) si utilizzeranno ancora i vecchi codici.

Da qui sorge il dubbio di come gestire i periodi pregressi da gennaio e giugno per quei dipendenti con dritto all’indennizzo all’80 per cento. Al riguardo, come già fatto in occasione del messaggio 659/2023 (congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale) e con la circolare 39/2023 (permessi in base alla legge 104/1992), l’Inps si limita a rinviare a un prossimo provvedimento la definizione di modalità e tempi con cui i datori di lavoro dovranno fornire tali dati. Laddove un datore virtuoso volesse riconoscere da subito l’indennità maggiorata anche per i periodi fino a giugno 2023, si troverebbe nell’impossibilità di recuperarla con l’Inps, nonché nel rischio di complicarsi la gestione amministrativa.

Ugualmente, non riconoscerlo, rischia di generare imbarazzo nei rapporti con i dipendenti, considerate le loro difficoltà nel comprendere le conseguenze amministrative delle novità normative.

L’altro grande interrogativo che le aziende si pongono, preliminare rispetto alla gestione dei periodi pregressi, è come essere ragionevolmente sicuri che il lavoratore abbia diritto all’indennità all’80 per cento. Infatti nella circolare 45/2023 l’Inps ha chiarito che il congedo è fruibile in via esclusiva da un genitore o in modo ripartito tra i due (anche in contemporanea), purché ricada in uno dei tre mesi “non trasferibili” riservati a ciascuno di essi. Quello che conta è il criterio cronologico, in base al quale il genitore, che per primo richiede e fruisce del congedo, ha diritto all’80 per cento. Ma nella versione attuale della domanda, che non è stata oggetto di aggiornamento, il datore non rinviene elementi da cui è possibile desumere se il congedo è già stato riconosciuto da un precedente datore di lavoro o da quello dell’altro genitore.

Tali verifiche sembrerebbero essere esclusivamente riservate all’Inps, che attraverso il calendario giornaliero del flusso uniemens e l’indicazione del codice fiscale del figlio è in grado di ricostruire il mese già indennizzato all’80 per cento. Il datore di lavoro, che invece teme di riconoscere somme non spettanti da recuperare e rettificare con pesanti procedure di regolarizzazione contributiva, avrebbe bisogno di ulteriori indicazioni operative o di una domanda implementata dei dati necessari per la corretta gestione. Nelle more, l’azienda potrebbe farsi rilasciare dal/dalla dipendente un’autodichiarazione utile a raccogliere tutte le informazioni necessarie, fermo restando il diritto al recupero con l’Inps solo a partire dagli eventi di competenza di luglio 2023.

La nuova regola
Importo extra
In base all’articolo 1, comma 359, della legge 197/2022, un mese di congedo parentale fruito dai lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia) del figlio, viene indennizzato all’80% della retribuzione, invece che al 30%, purché il congedo di maternità o di paternità si concluda dopo il 2022. La maggiorazione si applica a uno solo dei genitori.

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