Aziende solo con Cigs, l’aiuto arriva con la Cigd
Le aziende commerciali che hanno più di 50 dipendenti così come le agenzie di viaggio e turismo, nonché tutti gli altri datori di lavoro coperti solo dalla cassa integrazione straordinaria (e non anche da quella ordinaria) non hanno ancora certezza sul tipo di ammortizzatore sociale al quale potranno accedere.
Si tratta, infatti, di una categoria di aziende, alquanto numerose, che gli articoli 19-22 del decreto legge 18/2020 cura Italia non ha contemplato, in quanto non ricadono espressamente in nessuna delle casistiche affrontate dal decreto:
Cigo o assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale;
aziende già in Cigs che passano in Cigo;
imprese che stanno utilizzando l’assegno straordinario e che lo sostituiscono con quello ordinario;
quelle non coperte da ammortizzatore per cessazione/sospensione che ricadono nella Cig in deroga).
Una lettura aperta dell’articolo 22 del decreto cura Italia sulla Cig in deroga porta a ritenere che queste aziende, in quanto prive di una specifica copertura per l’ipotesi della sospensione e riduzione dell'attività, debbano ricadere nella disciplina della Cig in deroga.
Tale lettura sembra essere suffragata dal messaggio Inps 1287 del 20 marzo, di prima illustrazione degli ammortizzatori sociali, in cui l’istituto di previdenza fa ricadere nel campo della cassa integrazione in deroga «tutti i datori di lavoro privati ..., esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione della Cigo, Fis e Fondi di solidarietà».
Esiste però un diverso orientamento, secondo il quale queste aziende debbano accedere alla Cigs con causale di crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto, in quanto assicurate in quella specifica gestione.
Un intervento chiarificatore da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali è diventato pertanto urgente, per evitare macroscopici errori procedurali che renderebbero davvero ingestibile una situazione già così complessa.