ApprofondimentoContenzioso

Azione penale e differimento della contestazione disciplinare

di Davide Zavalloni

N. 23

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La Corte d'Appello di Bologna interviene sulla questione della tempestività della contestazione disciplinare nella contestualità con la parallela azione penale.

E' inoltre rilevante la presa di posizione in merito alla problematica del successivo licenziamento, irrogato tre mesi dopo la contestazione ma non per ciò considerato tardivo

Massima

  • Lavoro (rapporto di) – Contestazione disciplinare – Contestuale azione penale a carico del lavoratore – Differimento della contestazione, previa sospensione cautelare, a seguito di rinvio a giudizio – Tardività – EsclusioneLavoro (rapporto di) – Contestazione disciplinare – Irrogazione del licenziamento disciplinare a distanza di tre mesi – Tardività – Esclusione Corte App. Bologna 10 marzo 2025, n. 20 - Pres. e Rel. Angelini

    Non viola il principio di tempestività della contestazione il datore di lavoro che, avuta notizia dell'esistenza di un'azione penale a carico del lavoratore, ne attenda il rinvio a giudizio per disporre la contestazione disciplinare. Nè dispone in senso contrario il fatto che il lavoratore sia stato cautelativamente sospeso dal lavoro alcuni mesi prima, poichè anzi proprio quell'atto denotava la pendenza di valutazioni datoriali in merito alla commissione del reato (fattispecie in cui i fatti contestati – solo successivamente emersi - risalivano all'ottobre 2021 ed in cui il datore di lavoro, avuta notizia dell'insistenza di un'azione penale, aveva cautelativamente sospeso la lavoratrice nell'aprile 2022, per poi procedere alla contestazione disciplinare nel successivo mese di novembre, coevamente al disposto rinvio a giudizio in sede penale. La Corte, ad integrale conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata violata la regola della tempestività della contestazione disciplinare).

    Del pari, non viola il principio di tempestività il licenziamento disposto tre mesi dopo la contestazione disciplinare, non potendosi ritenere che un così limitato periodo temporale possa ingenerare il convincimento della sopravvenuta mancanza di interesse datoriale alla risoluzione del rapporto.

Non vi è più una sola controversia di licenziamento in cui non venga invocato il principio di tempestività, declinato ormai (a sproposito!) in tutte le salse possibili ed immaginabili.

Per la verità – sotto un profilo meramente astratto - il caso in questione si prestava ad una censura del genere, essendosi la lavoratrice ricorrente in giudizio trovata nel gorgo di una situazione fattual/cronologica così caratterizzata: i fatti oggetto di incolpazione (l'avvenuta sottrazione di una borsa contenente...