Ancora una volta il legislatore modifica, in via transitoria (per il solo 2024), i limiti di esenzione dei fringe benefit portandoli a € 1.000 per la generalità dei lavoratori e a € 2.000 per chi ha figli fiscalmente a carico
I commi 16 e 17, dell’articolo 1, della L. 213 del 30.12.2023 (legge di bilancio 2024), stabiliscono, anche per l’anno 2024 (modifica ancora transitoria e non strutturale), nuovi limiti di esenzione dei benefit, che ordinariamente risulterebbero imponibili, in deroga al limite del c. 3, dall’art. 51, del DPR 917/1986, con alcune novità rispetto alla deroga dello scorso anno.
Infatti, il comma 16 stabilisce che, limitatamente al periodo d’imposta 2024 (come detto non rappresenta una modifica strutturale...
Superminimo non assorbibile? Attenzione alle clausole contrattuali
di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio