La legislazione emergenziale del periodo pandemico acuto aveva imposto il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, prevedendo una deroga nell’ipotesi in cui, a seguito di cambio appalto, il lavoratore licenziato era riassunto dall’appaltatore subentrante. Il divieto assoluto iniziale dei licenziamenti era stato, in questo senso, temperato dalla previsione per cui erano «fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell...
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