Buoni pasto arretrati
Nel silenzio sia della Legge che della prassi dell'Agenzia delle entrate sulla questione, si ritiene necessario distinguere due situazioni. Se con la rappresentanza sindacale, che ha stipulato il contratto di II livello istitutivo dei buoni pasto, è stato raggiunto un accordo con il quale si è deciso di sospendere per tre anni l'erogazione dei ticket restaurant per le difficoltà economiche in cui versava la società, allora la corresponsione dei buoni pasto arretrati si ritiene non possa fruire dell'esenzione fiscale. Invece, se la mancata erogazione per il triennio dei buoni pasto è avvenuta per mera decisione aziendale, allora la corresponsione dei ticket potrebbe ricadere nell'ambito d applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. c) del TUIR. In ogni caso, al fine di evitare eventuali contestazioni in occasione di visite ispettive, si suggerisce di inoltrare apposta istanza di interpello all'Agenzia delle entrate.