Previdenza

Cigs alle aziende non industriali con più di 15 dipendenti

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di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio

La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022 nei fatti estende lo schema industriale di Cigs e Cigo anche a tutti gli altri settori economici e rende più incisivi i fondi di solidarietà bilaterali, che possono porsi come alternativa al sistema pubblico. In sintesi è questo il nuovo quadro delle tutele che trova applicazione per le sospensioni o le riduzioni di orario che decorrono dal 1° gennaio 2022, così come illustrato nella circolare 1/2022 a firma della direzione Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro.

Con la nuova riforma tutti i lavoratori potranno accedere alle prestazioni, compresa ogni forma di apprendistato e i lavoratori a domicilio, purché ci sia un’anzianità sull’unità produttiva di 30 giorni effettivi e non più di 90.

Settore industriale

Come si può vedere dal grafico la riforma tende a distinguere due macro-settori economici: il primo riguarda il settore industriale e affini, cui già la riforma assicura la Cigs (per le aziende sopra i 15 dipendenti) e la Cigo indipendentemente dalla dimensione aziendale. Per questa categoria di imprese le modifiche riguardano il contratto di solidarietà, la cui riduzione media passa da 60% a 80% mentre quella individuale passa dal 70% al 90%, e la causale riorganizzazione, dove si introduce una sorta di sottocausale per gestire processi di transizione, che verrà disciplinata con un decreto ministeriale. Il resto rimane invece invariato.

Tutti gli altri settori

Il secondo macro-settore è rappresentato in via residuale dalle aziende appartenenti a settori non ricompresi nel primo, ai quali fino a oggi le tutele erano state riconosciute a macchia di leopardo (commercio, turismo, ristorazione, spettacolo, servizi, studi professionali, terzo settore). Come spiega la circolare del ministero, proprio in questo ambito si consuma la maggior parte delle novità previste dalla riforma. In particolare, dal 1° gennaio 2022 anche in questi settori è stata estesa la Cigs per le aziende con oltre 15 dipendenti, indipendentemente dall’attività svolta. In precedenza, la tutela riguardava solo alcuni settori come il settore commercio e turismo oltre i 50 dipendenti.

Una seconda novità consiste nell’estensione dal 1° gennaio 2022 del Fondo d’integrazione salariale (Fis) a tutte le aziende con almeno un dipendente a prescindere dall’attività svolta. In altri termini, per il settore non industriale il Fis assume il medesimo ruolo che svolge la Cigo nel settore industriale. Su questo aspetto c’è un punto critico della riforma. Infatti il Fis, oltre al diverso ambito di applicazione, subisce diverse modifiche nei contenuti: sono state eliminate, infatti, le precedenti prestazioni rappresentate dall’assegno ordinario e di solidarietà, per far spazio al nuovo «assegno di integrazione salariale». Al momento, tuttavia, non è prevista una regolamentazione di secondo livello per stabilire quali siano le causali per accedere a questa nuova prestazione. Certamente non potranno essere utilizzate quelle peculiari del settore industriale (Dm 95442 del 15 aprile 2016). Molto probabilmente dovrà essere aggiornato il decreto interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, predisposto proprio per regolamentare le precedenti prestazioni del Fis.

L’accordo di transizione

In tutti i settori economici, una volta esauriti i plafond della Cigs per crisi o riorganizzazione, le aziende potranno accedere all’accordo di transizione che garantisce ulteriori 12 mesi di Cigs con lo scopo di gestire gli esuberi residui tramite le politiche attive.

I fondi bilaterali

Dal 2022 assumono un ruolo più incisivo i fondi di solidarietà bilaterali, che potranno sostituire le tutele pubbliche ordinarie e straordinarie estendendo però le tutele, a differenza del pubblico, per tutte le aziende con almeno un dipendente. I fondi già esistenti avranno un anno per adeguare le loro prestazioni.

La durata della prestazione

Sul fronte della durata delle prestazioni nessuna novità per la Cigs, rimanendo fermi i 12 mesi in caso di crisi, i 24 mesi in caso di riorganizzazione e i 36 mesi in caso di solidarietà. Anche la Cigo non subisce variazioni, conservando le 52 settimane nel biennio mobile. Il nuovo Fis, invece, prevede 13 settimane per le aziende fino a cinque dipendenti e 26 settimane per le aziende con un organico superiore, nel biennio mobile.

Il finanziamento delle imprese

Per quanto riguarda la misura del finanziamento delle prestazioni, le modifiche si registrano solo nei settori diversi da quello industriale.

In particolare, le aziende che per la prima volta accedono alla Cigs saranno tenute a un versamento a regime (dal 2023) dello 0,90%, ripartito in 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico dei lavoratori. Per l’anno 2022 l’onere è fissato allo 0,27% da ripartire.

Più articolato è il finanziamento per il nuovo Fis. A regime (dal 2023) le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno un onere aggiuntivo dell’0,50%, mentre per le aziende con un organico superiore l’onere è stabilito nella misura dello 0,80 per cento. Per il solo anno 2022 le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno lo 0,15%, le aziende superiori a cinque e fino a 15 dipendenti lo 0,55% e le aziende con organico superiore lo 0,69%, il tutto da ripartire con i lavoratori. Esclusivamente le aziende del commercio, logistica, agenzia di viaggio e turismo, compreso gli operatori turistici, nel 2022 avranno un onere dello 0,24% sempre da ripartire con i lavoratori.

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