Adempimenti

Collaboratori di cori e bande, nuova soglia di esenzione dalla tassazione dei compensi

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di Giovanni Scoz

I compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta corrisposti da cori, bande e filodrammatiche (aventi finalità dilettantistiche) a direttori artistici e ai collaboratori tecnici (che svolgono la loro attività in maniera non professionale) dal primo gennaio 2018 sono esenti dall'applicazione della ritenuta di acconto fino al nuovo limite di 10.000 euro lordi annui: questo il nuovo disposto del comma 367 della nuova legge di bilancio 2018, che modifica quindi l'articolo 69, comma 2, del Tuir. Come è noto agli addetti del settore specifico viene pertanto elevata la franchigia prevista fino all'anno scorso, fissata in 7.500 euro lordi annui. Precisiamo sin da subito che questa agevolazione fiscale (particolarmente "conveniente" sotto il profilo finanziario e rappresenta un "unicum" nella normativa fiscale) per essere lecitamente utilizzata deve essere circoscritta (purtroppo) ad un contesto molto specifico, limitandone moltissimo l'ambito di applicazione.

Per non incorrere in errate interpretazioni, è bene identificare (in una norma non proprio cristallina) tutte le specifiche della norma. Raccomandiamo pertanto di verificare, prima di tutto, la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi sia del soggetto erogante (cori bande e filodrammatiche) che del soggetto ricevente (collaboratori tecnici e direttore artistico) le somme (a titolo di compensi, premi, rimborsi e indennità).

Requisiti soggettivi del soggetto erogante
Per fruire dell'agevolazione fiscale occorre che i soggetti eroganti le somme (compensi, premi, rimborsi spese e indennità di trasferta) siano bande, cori e filodrammatiche formalmente costituite in associazioni (non riconosciute e riconosciute) regolarmente iscritte nei corrispondenti elenchi/albi. Riteniamo quindi escluse da questo ambito applicativo le "generiche" associazioni e fondazioni.

Requisiti oggettivi del soggetto erogante
Occorre inoltre che tali enti perseguano la loro finalità istituzionale in maniera dilettantistica. Riteniamo quindi escluse da questo ambito applicativo le associazioni che espletano un'attività professionale, tramite artisti e lavoratori dello spettacolo professionisti e mediante una struttura organizzata.

Requisiti soggettivi del soggetto ricevente
Per fruire lecitamente della norma agevolativa, occorre che i soggetti riceventi le somme (compensi, premi, rimborsi e indennità) siano (lo prevede espressamente la normativa) i direttori artistici e i collaboratori tecnici che svolgono la loro attività in maniera "non professionale".
Per comprendere meglio i termini "enti aventi finalità dilettantistica" e il termine "collaboratori tecnici" ci è sicuramente d'aiuto la risposta della Commissione finanze della Camera dei deputati (formulata a seguito dell'interrogazione del 16/05/2007 n. 5-01033) che ha all'uopo specificato che: attraverso l'utilizzo dell'inciso "finalità dilettantistiche" relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche (che erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici) «il Legislatore pare abbia inteso espressamente evidenziare che tali enti devono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico» e che, nell'ambito di tale attività, «devono essere rese le prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici».
In altre parole sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della norma in oggetto le somme erogate a quei soggetti (direttori e collaboratori tecnici) la cui attività artistica o musicale viene svolta in maniera professionale (nell'ambito di una propria professione abituale, svolta in modo indipendente ed autonomo ad una potenziale pluralità di committenti). Potranno pertanto essere defiscalizzate le somme (compensi, premi, rimborsi e indennità) liquidate al direttore artistico e ai collaboratori tecnici solo se tali attività non rientrano nella loro normale e continuativa attività professionale.

Requisiti oggettivi (soglie di reddito) del soggetto ricevente
La norma agevolativa, espressamente prevista l'articolo 69, comma 2, del Tuir (precedentemente disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera m) prevede la non imponibilità fino alla (nuova) franchigia di 10.000 euro. In altre parole, non deve essere operata la ritenuta di acconto (del 20%, come le normali collaborazioni di lavoro autonomo occasionale reso ai sensi dell'art. 2222 del codice civile) e le predette somme non concorrono alla formazione del reddito per percipiente.
La norma concede un'ulteriore regime agevolativo per i compensi eccedenti la predetta soglia di esenzione (oltre 10 mila euro), prevedendo l'assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta (al 23%) sino a 30.658,28 euro (compresa la parte esente). Per completezza, segnaliamo che l'articolo 69 comma 2 (riallineando i nuovi valori) prevede, al superamento dell'importo di 30.658,28 euro l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto (cumulandosi quindi con gli altri redditi prodotti), caso comunque piuttosto raro (se non impossibile) considerata l'entità del compenso che difficilmente può essere introitato per prestazioni svolte in modo "non professionale" e in contesti così particolari.
Ricordiamo, per ultimo, che la norma prevede che solo la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta (a titolo di imposta o a titolo di acconto) concorre alla formazione del reddito complessivo (vale a dire solo oltre la soglia di 10.000 euro): in altre parole, i redditi conseguiti compresi nella predetta franchigia non costituiscono reddito e non si cumulano con eventuali altri redditi (importi che devono essere riportati in dichiarazione nel quadro RL sezione II B al rigo (Unico 2017 redditi 2016) RL 21).


Tabella di sintesi

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