Sulla base del Framework Agreement, i lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente attività di telelavoro ai sensi dell’articolo 1, e che ricadrebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 del Regolamento base e degli articoli 14 (8) e 14 (10) del Regolamento applicativo n. 987/2009, potranno scegliere il mantenimento del regime previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.
Dunque, i telelavoratori potranno scegliere il mantenimento del regime previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, nella misura in cui svolgano nel proprio Stato di residenza meno del 50% del loro orario di lavoro totale e continuino a lavorare presso la sede legale del loro datore di lavoro in un altro Stato membro per la restante parte dell’attività.
Poiché si tratta di un regime facoltativo, spetta al datore di lavoro presentare la relativa domanda ai sensi dell’articolo 16 del...