Rapporti di lavoro

Comunicazioni di utilizzo del lavoro occasionale con un elenco di esclusioni

Fuori dall’obbligo gli studi professionali e le prestazioni intellettuali di iscritti ad Albi. Fino al 30 aprile basta l’email all’Ispettorato, dal 1° maggio su usa il servizio ad hoc

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di Stefano Rossi

I diversi dubbi sollevati dai committenti sulla corretta individuazione dei soggetti obbligati alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale - in vigore dal 21 dicembre scorso - sono stati in parte risolti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con le note 109 del 27 gennaio 2022 e 393 del 1° marzo 2022 (seguite ai primi chiarimenti, arrivati con la nota 29 dell’11 gennaio): sotto forma di risposte a Faq, l’Ispettorato ha esaminato una serie di prestazioni occasionali soggette o meno al nuovo obbligo.

La comunicazione telematica prevista a carico dei committenti-imprenditori dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008 - il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - come modificato dal Dl Fiscale 146/2021, riguarda esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta nell’articolo 2222 del Codice civile.

Fino al 30 aprile 2022 il committente potrà effettuare la comunicazione per email all’Ispettorato competente per territorio. Dal 1° maggio – come specificato nella nota 573 del 28 marzo 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal ministero del Lavoro. Non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate tramite email direttamente alle sedi territoriali dell’Ispettorato. Il modello permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

L’Ispettorato ha escluso l’obbligo di comunicazione per chi fa attività di volontariato percependo solo un rimborso spese, o per gli sportivi o per gli atleti che usano la propria immagine per sponsorizzare il marchio di una azienda.

Per i lavoratori occasionali il regime fiscale è quello previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir. È dunque esclusa la comunicazione per l’incaricato alla vendita occasionale o per il procacciatore d’affari occasionale i cui redditi derivano da una attività commerciale non esercitata abitualmente. La comunicazione, poi, non è dovuta per i lavoratori che svolgono una prestazione intellettuale, per le quali sia necessaria l’iscrizione in albi o elenchi.

L’Ispettorato allarga la platea degli esclusi, includendo nell’esonero dalla comunicazione i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, le guide turistiche, i traduttori, gli interpreti, i docenti di lingua e i medici che rendono consulenze scientifiche.

Sono esclusi dall’obbligo anche gli enti del Terzo settore che svolgono attività non commerciale, poiché non assumono la veste di imprenditori.

Lo stesso ragionamento vale per le prestazioni rese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche o delle società sportive dilettantistiche ovvero a favore di studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.

Restano fuori dal perimetro della norma le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, e le fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che, nella loro attività istituzionale, erogano percorsi formativi professionalizzanti.

L’Ispettorato nazionale ha chiarito che è invece tenuta alla comunicazione preventiva una Spa a partecipazione pubblica che, pur perseguendo finalità pubblicistiche (ad esempio progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), non può essere equiparabile a una pubblica amministrazione.

Nella nota 109/2022, l’Ispettorato ha chiarito che il luogo di svolgimento della prestazione non è una scriminante dell’obbligo di comunicazione. Perciò, in caso di lavoro svolto da remoto con modalità telematica dall’abitazione o dall’ufficio del lavoratore, sarà necessaria la comunicazione, salvo che non si tratti di una prestazione prettamente intellettuale.

Se invece la prestazione occasionale è resa in smartworking fuori dal territorio italiano, da lavoratori non residenti in Italia, la disciplina applicabile sarà quella del Paese dove viene eseguito il lavoro.

Se si utilizza una piattaforma digitale, ad esempio per le assegnazioni di progetti di traduzione, la comunicazione deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Una disciplina ad hoc riguarda i lavoratori dello spettacolo: nel loro caso, la comunicazione di lavoro autonomo occasionale non è dovuta perché questi lavoratori devono già fornire alle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, alle associazioni, alle imprese del pubblico esercizio, agli alberghi, alle tv e agli impianti sportivi il certificato previsto dall’articolo 6 del Dlgs 708/1947.

Un’altra particolarità attiene ai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, per i quali scatta l’obbligo di comunicazione. Viceversa, per i produttori del terzo e del quarto gruppo considerati agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione (ossia i produttori in esclusiva per l’agenzia o ramo di essa ovvero i produttori liberi di piazza o di zona) non sussiste l’obbligo di comunicazione.

Non sarà sanzionato l’invio tardivo della comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali che rendono la prestazione nelle ore serali, notturne o nei giorni festivi, in regime di pronto intervento, come ad esempio per i tecnici patentati che soccorrono le persone rimaste chiuse in ascensore.

Vedi la scheda: I profili e gli effetti

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