Congedo di maternità non tagliabile anche se il certificato è tardivo
Alla lavoratrice madre non può essere ridotto il periodo complessivo di congedo di maternità da Inps, in caso di flessibilità, solo per motivi legati alla tardività nella presentazione del certificato medico da allegare alla domanda di differimento del congedo.
Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021 ha sciolto una controversia sorta fra una lavoratrice dipendente divenuta madre che aveva richiesto di godere del congedo di maternità nella formula ‘flessibile', ovvero un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto. La lavoratrice aveva ricevuto fra il sesto e il settimo mese di gravidanza regolare certificazione dal medico iscritto a sistema nazionale, asseverato anche dal medico del lavoro inviando all'Istituto, per il tramite del patronato, domanda di fruizione del congedo di maternità
La sede Inps competente, nei primi giorni di agosto dello scorso anno, ha tuttavia richiesto entro 15 giorni un'ulteriore certificazione, relativa alla sola data presunta del parto, da inviare in via telematica secondo quanto specificato dall'istituto di previdenza con la Circolare 82/2017. La dipendente otteneva il certificato cartaceo dal medico curante, consegnandolo direttamente alla sede Inps. La domanda di congedo di maternità veniva comunque rigettata dalla sede, in assenza dell'acquisizione nei termini del certificato richiesto in via telematica.
A seguito di una richiesta di riesame da parte del patronato della lavoratrice madre, la sede confermava la reiezione, in quanto le certificazioni non risultavano rilasciate nel corso del settimo mese di gravidanza. Va ricordato come l'articolo 20 del Dlgs 151/2001 chiarisca che per potere attivare una opzione di flessibilità (che consenta di godere del congedo nella formula 1+4 o anche integralmente post partum) il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il medico del lavoro devono attestare che tale opzione non è pericolosa per la madre o per il bambino. L'articolo 21 specifica che il certificato, telematico, dovrà giungere sia al datore di lavoro, sia all'Inps prima dell'inizio dell'ottavo mese (periodo ordinario di inizio del divieto di lavorare per le lavoratrici madri).
Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso della lavoratrice contro l'Inps, in quanto la presunta tardività di produzione della certificazione medica sulla legittimità della flessibilità del congedo era esclusivamente formale. La sentenza ha comunque rilevato la tempestività delle certificazioni mediche (prodotte ben prima dell'ottavo mese di gravidanza) e ha ribadito il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. La tardività nella produzione del certificato medico non può comportare conseguenze sulla misura della indennità di maternità goduta dalla madre, che deve restare di almeno cinque mesi. Secondo tale prospettiva, dunque, anche in questo caso, il congedo di maternità deve essere comunque riconosciuto integralmente.