Contenzioso

«Solidarietà» in F24 entro i limiti

di Massimo Romeo

Il legislatore non ha previsto alcuna esclusione dalla cosiddetta “soglia” prevista per la compensazione orizzontale dei crediti Inps derivanti da contratto di solidarietà, nè detta esclusione può essere sostenuta e affermata alla luce di quanto previsto dal “bonus Renzi”, posto che quest'ultimo presenta caratteristiche di specialità dal momento che il sostituto di imposta svolge attività di erogazione per conto dell'Erario. Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 4082/2021.

Nel caso esaminato una società effettuava mediante modello F24 compensazioni di crediti oltre la soglia limite di 700mila euro prevista dall'articolo 34 della legge 388/2000. Una parte consistente di tali crediti, però, era costituita da crediti Inps derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di solidarietà. L'amministrazione finanziaria procedeva, pertanto, alla irrogazione di sanzioni relativamente a una compensazione asserita come indebita e riferita al presunto superamento del limite stabilito dalla norma sopracitata. La società impugnava la pretesa ritenendo che, escludendo i crediti derivanti dal contratto di solidarietà, il suddetto limite non poteva considerarsi superato.

I giudici di primo grado decidevano di accogliere la tesi interpretativa della ricorrente sull'inoperatività del limite previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000 nelle compensazioni da eseguirsi in materia di contratti di solidarietà. A tal proposito la Ctp osservava che, relativamente ai crediti Inps derivanti da contratto di solidarietà, non sussiste nell'ordinamento nessuna norma che esplicitamente ne escluda l'assoggettabilità al limite annuo compensabile. Il contratto di solidarietà, aggiungevano i giudici, è una forma di ammortizzatore sociale del tutto analogo ad altri istituti di sostegno al reddito dei lavoratori e con finalità di sostegno sociale e occupazionale per i quali è stata normativamente stabilita l'inapplicabilità dei limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge 388/2000: in tal senso il “bonus Renzi” di cui all'articolo 1 del Dl 66/2014 per il quale è stato precisato che il credito viene recuperato mediante compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/97 senza applicazione dei suddetti limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge 388/2000. La riforma della sentenza.

I giudici “del riesame” decidono di riformare la sentenza anzitutto attraverso un'analisi della struttura del contratto di solidarietà, il quale prevede una riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti, con conseguente decurtazione del salario corrisposto dal datore di lavoro e integrazione dello stesso da parte dell'Inps; l' integrazione non viene versata direttamente dall'Istituto al lavoratore, ma viene anticipata dal datore di lavoro, che diventa, per l'effetto, creditore nei confronti dell'Inps. Il recupero del suddetto credito, osserva il Collegio, può essere ottenuto o compensando le somme anticipate con i contributi dovuti sulla parte dello stipendio erogata o compensando l'eccedenza a mezzo del Modello F24 (compensazione orizzontale): laddove si intenda avvalere di questa modalità, però, va tenuto conto del limite legislativo previsto nell'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 (nel 2014 pari a 700mila euro).

Come riconosciuto anche dai primi giudici, il legislatore non ha previsto alcuna esclusione dalla “soglia” prevista per la compensazione orizzontale dei crediti Inps derivanti da contratto di solidarietà, nè detta esclusione, prosegue la Ctr, può essere sostenuta e affermata alla luce di quanto previsto dal “bonus Renzi”, posto che quest'ultimo presenta caratteristiche di specialità (il sostituto d'imposta svolge attività di erogazione per conto dell'Erario). In ragione del fatto, chiosa il Collegio, che il legislatore ha ritenuto necessario prevedere espressamente l'esclusione dello stesso “bonus” dalla “soglia di compensazione” attesta e conferma l'impossibilità di riconoscere alcuna esclusione che non sia stata parimenti espressamente stabilita ex lege, né può sfuggire dalla preclusione per le disposizioni di natura fiscale di qualsiasi interpretazione /applicazione estensiva e/o analogica.

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