Rapporti di lavoro

Contratto di rete: i nuovi modelli per codatorialità e distacco

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di Alberto Bosco

L'art. 30, co. 4-ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dispone che, ove il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete che abbia validità ex D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009), l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori ex art. 2103 cod. civ. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite nel contratto di rete stesso. In generale, il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dall'art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha disciplinato il contratto di rete con causale di solidarietà ma solo per il 2020 e 2021. In relazione a distacco e codatorialità, si sono recentemente registrate due novità: la prima è legata all'emanazione del D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 (che ha istituito i nuovi modelli di comunicazione "Unirete"), la seconda consiste nelle indicazioni fornite da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota 22 febbraio 2022, n. 315.

Di seguito, in tabella, il punto su tali nuove disposizioni.

Entrata in vigore

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità in un contratto di rete, dal 23 febbraio 2022, sono effettuate col modello "Unirete" (www.servizi.lavoro.gov.it). Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere, le comunicazioni vanno inviate entro il 24 marzo 2022. Gli adempimenti comunicativi vanno effettuati da un'unica impresa retista, individuata come referente nel contratto di rete. Ai fini dell'abilitazione ex art. 1, co. 1, lett. h), del D.I. 30 ottobre 2007, l'impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese codatori e l'individuazione, da parte loro, dell'impresa referente.

Campo di applicazione

Le nuove regole valgono per tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell'ambito dei contratti di rete stipulati ex art. 3, co. 4-ter, e co. 4-sexies, del D.L. n. 5/2009 in essere al 23 febbraio 2022 o instaurati dopo.

Per i contratti di rete stipulati con l'obiettivo della solidarietà occupazionale, ossia per "favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti", l'art. 3, co. 4-sexies, del D.L. n. 5/2009, ne ha previsto il ricorso solo per il 2020 e 2021. Tuttavia, benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete in solidarietà esplica i suoi effetti anche dopo e fino alla sua naturale scadenza. Gli obblighi di comunicazione, quindi, si applicano, anche in tal caso, ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere al 23 febbraio 2022, o istituiti successivamente.

Imprese interessate

Quelle che, avendo stipulato un contratto di rete, intendono avvalersi della codatorialità e del distacco "semplificato" (presunzione automatica dell'interesse). Sono escluse le imprese agricole.

Soggetto tenuto alle comunicazioni

Le imprese aderenti al contratto di rete effettuano le comunicazioni tramite un soggetto incaricato (cd. impresa referente) individuato nel contratto stesso. Per l'abilitazione ex art. 1, co. 1, lett. h), del D.M. 30 ottobre 2007, l'impresa referente deve allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese codatori e l'individuazione, da parte loro, dell'impresa referente. L'impresa referente per le comunicazioni di codatorialità è la sola responsabile per eventuali omissioni, potendo andare incontro alla sanzione ex art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/2003, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le comunicazioni telematiche al CPI.

Nuovi Modelli

4 Mod. Unirete: Assunzione, Trasformazione, Proroga e Cessazione.

Modello Unirete Assunzione

L'impresa referente comunica i dati dei nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità. Per i neoassunti in codatorialità va individuato un datore di riferimento (sez. datori, quadro I), in capo al quale sono ricondotti obblighi di registrazione delle prestazioni sul LUL e adempimenti previdenziali e assicurativi. I dati richiesti sono gli stessi dell'Unilav di avvio del rapporto, con la specifica delle "mansioni" svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo applicato al lavoratore, quindi, è quello del datore individuato nella comunicazione. Per i rapporti preesistenti all'attivazione della codatorialità, l'impresa referente deve compilare il modello, indicando quale codatore di riferimento il datore originario presso cui il lavoratore è in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese in rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore originario, perché il rapporto di lavoro già instaurato con Unilav Assunzione resta sospeso fino alla fine della codatorialità: ne deriva che l'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, è interdetta in tutti i casi in cui il rapporto preesistente al contratto di rete è stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.

Modello Unirete Trasformazione

Va compilato, come di prassi, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, trasferimento e distacco del lavoratore. Con riferimento al distacco, va specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore è verso imprese non appartenenti alla rete o se avviene verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

Modello Unirete Proroga

Va utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

Modello Unirete Cessazione

Va usato quando cessa la codatorialità per: fine rete, fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti; fine del rapporto di lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell'intera rete, l'impresa referente comunica la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità: con tale comunicazione cessano quelli dei lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune. Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata col mod. Unirete dedicato, determina solo la fine della codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà col datore originario, il quale, se vuole recedere dal rapporto, visti gli obblighi comunicativi, dovrà trasmettere il mod. Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.Inquadramento previdenziale e assicurativo: impresa "titolare"

Lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e utilizzati in regime di codatorialità: si fa riferimento all'impresa di provenienza. Lavoratori assunti ex novo: per il personale nuovo assunto da utilizzare in codatorialità, nella comunicazione va indicata l'impresa cui imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Retribuzione imponibile

Ai fini dell'art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (legge n. 389/1989), la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa (come individuata sopra), salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso cui il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicarsi nella dichiarazione contributiva mensile Inps dall'impresa di riferimento.

Profili previdenziali e assicurativi

Il trattamento del lavoratore in codatorialità:

a) è definito in base alla classificazione dell'impresa indicata nel mod. UniRete come datore di riferimento e in virtù dell'imponibile retributivo determinato, in funzione di categoria, livello e mansioni assegnate, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa;

b) è quindi determinato, ex art. 3, co. 2, del D.M. n. 205/2021, in ragione del CCNL applicabile ex art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989 (legge n. 389/1989), all'impresa individuata come codatore di riferimento nel mod. UniRete che, in caso di rapporti preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore originario.

Adempimenti del datore

Il datore di riferimento del lavoratore – che non è detto che coincida con l'impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete – ha la responsabilità di gestire gli adempimenti contributivi e assicurativi (es.: trasmissione flussi UniEmens; registrazioni sul LUL; inserimento del lavoratore nell'autoliquidazione annuale Inail).Mansioni

Il lavoratore, benché in codatorialità, ex art. art. 2103 cod. civ., deve essere adibito presso ogni codatore alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia poi acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Resta intangibile il regime regolatorio del cd. ius variandi, salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l'adibizione a mansioni inferiori ex art. 2103, co. 2, cod. civ., proprio all'intervenuto contratto di rete, fermo il diritto del lavoratore a conservare categoria di inquadramento e trattamento retributivo in godimento.

Alla determinazione della mansione nei termini di cui sopra è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 2103, co. 3, cod. civ.

CCNL e trattamento economico

Il CCNL di riferimento è quello con i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria. A favore del lavoratore che, grazie alla codatorialità, si trovi a rendere la prestazione per imprese che applicano differenti contratti collettivi, ove la prestazione sia stata resa nel mese in termini prevalenti a favore di impresa che applichi un CCNL che, per la stessa mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l'imponibile oggetto di denuncia mensile va adeguato a tale maggiore importo.Libro Unico del Lavoro

I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell'impresa individuata ex art. 3, co. 1, e le relative annotazioni evidenziano separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ogni datore.

Regime di solidarietà

Nel rapporto in codatorialità, tutti i retisti hanno il ruolo sostanziale di datori dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti di gestione del rapporto siano riservati a una sola impresa. La stipula del contratto di rete e dell'accordo di codatorialità implica l'insorgere per i lavoratori coinvolti dell'obbligo di rendere la prestazione verso tutti i codatori e, per questi ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali. Ne deriva che l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere chiesto, per intero, a ogni codatore ferma la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno verso gli altri con facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti. In altri termini, mentre nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in alternativa alla codatorialità, il lavoratore è coinvolto in un rapporto bilaterale tra imprese retiste distaccante e distaccataria, la codatorialità consente di coinvolgere tutte le imprese della rete, che restano libere di scegliere se aderirvi e fruire della prestazione in base alle cd. "regole di ingaggio" predisposte ad hoc e accessorie rispetto al contratto di rete. La conseguenza di tale scelta, stante la piena autonomia nell'elezione del vincolo di codatorialità e la possibilità dei retisti di valutare la convenienza dell'assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro, determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro quale parte soggettivamente complessa e l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 cod. civ.

Sanzioni

Agli inadempimenti inerenti alle nuove comunicazioni si applicano le sanzioni già previste dall'art. 19 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in capo al soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, co. 2.

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