Rapporti di lavoro

Cooperative sociali di tipo b): calcolo del limite del 30% per “teste”

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di Cristian Callegaro

La determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati per le cooperative sociali di tipo b) deve essere effettuata in base al numero dei lavoratori e non in base alle ore effettivamente svolte dagli stessi.
Attraverso la risposta all'interpello n.17/2015 del 20 luglio 2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto ad un quesito avanzato dall'Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop in ordine alle modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex articolo 4 della Legge n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali. In particolare, l'istante ha sollevato la questione se il suddetto calcolo debba essere effettuato per “teste”, ovvero in base alle ore lavorate dai soggetti che svolgono l'attività presso le cooperative in questione.
Come noto, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/1991, prevede che «le persone svantaggiate» indicate al comma 1 della stessa norma «devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa», nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di socio della stessa cooperativa.
L'importanza circa l'accertamento del predetto requisito è caratterizzata dal fatto che la cooperativa sociale di tipo b) potrà fruire di alcuni benefici fiscali e di altri trattamenti, tra i quali la totale esenzione contributiva; in particolare, per le cooperative di “tipo b” (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) le aliquote contributive per le assicurazioni obbligatorie previdenziali ed assistenziali sono ridotte a zero, sia per la parte a carico del datore, sia per quella a carico del lavoratore.
Al riguardo della verifica del limite del 30 per cento, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio legislativo, la Direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per quanto attiene la questione dei criteri di computo per la corretta determinazione della percentuale del 30 per cento, osserva innanzitutto che l'articolo 4, comma 2 della Legge 381/1991, utilizza le locuzioni «persone svantaggiate» e «lavoratori della cooperativa» ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all'orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati. Tale criterio è compatibile con la ratio della legge, che è quella finalizzata alla creazione di opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all'inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
Ne consegue, in conclusione ed in risposta al quesito avanzato, che il calcolo ai fini della determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati deve essere effettuato per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori.
La Stessa Direzione generale per l'Attività Ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'argomentare la risposta alla richiesta di interpello in analisi, ricorda inoltre di avere già affrontato in passato l'argomento del calcolo del limite del 30 per cento. Attraverso la risposta ad interpello n. 4/2008, in particolare, sono state fornite indicazioni in merito alla individuazione del parametro temporale di riferimento per il calcolo della percentuale del 30%; al riguardo è stato precisato come tale limite deve essere inteso come «media annuale dei lavoratori in forza», salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale.

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