Riposo giornaliero e settimanale non sovrapponibili
Il secondo non può sostituire il primo, nemmeno in prossimità di ferie o altri periodi non lavorati
Le undici ore di riposo giornaliero devono cumularsi al giorno di riposo settimanale, anche quando questo dura più di 24 ore: la Corte di giustizia europea richiama l'Ungheria alla corretta applicazione delle norme in tema di orario di lavoro.
Un lavoratore aveva avviato un contenzioso contro il suo datore in merito alla concessione del riposo giornaliero. In particolare, questo dipendente era impiegato come macchinista e doveva rispettare - conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile - regole particolari per la fruizione dei riposi, che prevedevano, in alcune circostanze, la mancata concessione di quello giornaliero (in particolare, quando aveva un riposo settimanale di 42 o 48 ore e quando fruiva delle ferie).
Secondo il datore di lavoro, questa disciplina era legittima, in quanto il riposo giornaliero deve essere concesso tra due periodi di lavoro che si succedono nel corso di uno stesso periodo di ventiquattro ore e non quando non è previsto alcun nuovo periodo di lavoro, ad esempio quando sono concessi riposo settimanale o ferie.
La Corte di Giustizia ricorda che l'articolo 3 della direttiva 2003/88 riconosce a ogni lavoratore, nel corso di ogni periodo di 24 ore, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive; inoltre, l'articolo 5 stabilisce il diritto, per ogni periodo di 7 giorni, a un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore.
Come rileva la Corte, i due periodi non sono sovrapponibili: il periodo di riposo giornaliero si aggiunge a quello settimanale, autonomo e distinto, di almeno ventiquattro ore stabilito dall'articolo 5 della direttiva. Questa lettura non cambia qualora esistano nella contrattazione collettiva disposizioni più favorevoli in materia di riposo settimanale: l'esistenza di tali disposizione non è motivo sufficiente per privare il lavoratore di altri diritti che gli sono concessi dalla direttiva 2003/88, e in particolare del diritto al riposo giornaliero.Di conseguenza, il godimento effettivo del diritto al riposo giornaliero deve essere concesso indipendentemente dalla durata del riposo settimanale prevista dalla normativa nazionale applicabile.
Nella stessa prospettiva, la Corte rileva che dopo un periodo di lavoro, ogni lavoratore deve immediatamente beneficiare di un periodo di riposo giornaliero e ciò indipendentemente dal fatto che tale periodo di riposo sia o meno seguito da un periodo di lavoro.
Un approccio rigoroso, che non sembra avere un impatto diretto sulle norme (Dlgs 66/2003) con cui, nel nostro Paese, è stata recepita la direttiva comunitaria, ma che costituisce un monito importante per la contrattazione collettiva, che ha il potere di dare attuazione concreta a queste regole rispettando le linee guida del giudice comunitario.