SpecialiI Supplementi

CU 2025: compilazione dei dati fiscali, ancora novità sulle erogazioni in natura

di Matteo Ferraris

N. 6

guida-al-lavoro

Nella sezione "Dati fiscali" vanno certificate le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi

Il modello si presenta invariato nella struttura di riferimento con limitate introduzioni di caselle per recpire le innovazioni dell'anno (es: caselle 581 e 601 per l'indicazione della presenza di figli a carico in caso di assegnazioni di erogazioni in natura).

La Certificazione Unica 2025 è ripartibile in 3 sezioni:

Parte A - Dati generali relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme (foglio n. 3 della CU intestato "certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del ...

  • [1] La legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 2020, prevede per tutti i lavoratori frontalieri italiani (e non solo per quelli che si recano in Svizzera) oltre all'innalzamento della franchigia esente da imposizione per i redditi da lavoro dipendente;,- la deducibilità dal reddito complessivo, per l'importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività;,- l'esclusione dalla base imponibile dell'Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività.

  • [2] La legge n. 83/2023 ha introdotto la nuova definizione di "frontaliere" dell'accordo Italia Svizzera che prevede specifici requisiti:,• il contribuente è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente e,• il contribuente svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e,• ritorni, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.,In presenza di detti requisiti, viene affermato un principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, in sostituzione della tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall'Accordo del 1974. Per il 2023 è stata, poi, introdotta una disciplina provvisoria applicabile fino al 31 dicembre agli "attuali frontalieri" (coloro ai quali si applica il vecchio Accordo del 1974 e che fruivano già di smart working alla data del 31 marzo 2022), in base alla quale i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, si considerano svolti in Svizzera (cfr. art. 12 L. n. 83/2023).