Cumulabilità degli incentivi
La legge 190/2014 ha previsto un esonero totale della contribuzione di carattere previdenziale in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. La disposizione normativa prevede alcuni limiti soggettivi alla fruizione del beneficio. In particolare la circolare INPS 17/2015 ricorda che si potrà fruire dei benefici laddove: a) nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato; b) nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.1.2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; c) il datore di lavoro ha già fruito del predetto beneficio per il medesimo lavoratore. In merito alla non cumulabilità della predetta agevolazione con altri benefici si deve premettere che tale indicazione, ben riepilogata dalla circ. INPS 17/2015 è riferita al cumulo di incentivi per lo stesso datore di lavoro e non come ne caso posto all’attenzione laddove vi siano differenti sgravi per diversi datori di lavoro. Pertanto nel caso concreto si deve ritenere spettante l’agevolazione ex L. 190/2014 ove rispettate tutte le altre indicazioni sopra esposte.