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Danno da demansionamento ed interesse ad agire

di Pasquale Dui

N. 29

guida-al-lavoro

Qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un facere, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione di fare non determina la cessazione della materia del contendere, perché non si estingue l'interesse dell'attore all'accertamento del fatto controverso

Massima

  • Dequalificazione professionale – accertamento del diritto alle mansioni originarie – interesse ad ottenere la pronuncia – estinzione del rapporto di lavoro – permanenza – sussiste

    In tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento dell'illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto (Nel caso di specie, assicurando continuità all'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere, nella circostanza, la corte territoriale dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, rispetto all'accertamento dell'illegittimità del mutamento di mansioni, in capo al ricorrente quale erede del lavoratore deceduto).

Il giudizio di merito e la prima fase di rinvio

Il A.A. era stato dipendente della società convenuta con mansioni di operaio metalmeccanico IV livello del CCNL applicato.

Deduceva di essere stato vittima di condotte vessatorie poste in essere dalla società datrice di lavoro ai suoi danni al suo rientro da un periodo di malattia dovuta a infortunio sul lavoro (per il quale pendeva altro giudizio). Aggiungeva di essere stato adibito a mansioni dapprima di portineria, equivalenti alle originarie, ma poi a mansioni inferiori di carico e scarico di ...

  • [1] Cass. 4410/2022: "In tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui era intervenuta, nel corso del giudizio di primo grado, la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della declaratoria giudiziale, emessa in altro procedimento, di legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore - ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del lavoratore medesimo, nonostante quest'ultimo, sin dal ricorso introduttivo, avesse fatto espressa riserva di proporre azione per il risarcimento del danno da demansionamento)".

  • [2] Cass. 28100/2017: "Qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l'interesse all'accertamento del fatto controverso. ( In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sul proprio diritto al trattenimento in servizio fino al sessantasettesimo o fino al settantesimo anno di età per avere lo stesso, in corso di causa, compiuto 70 anni)".